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APPALTI PUBBLICI: LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE IL NUOVO PUBLIC PROCUREMENT ACT

1 Oct, 2026

La Commissione europea ha presentato il 9 settembre 2026 una proposta di Regolamento destinata a ridisegnare complessivamente la disciplina europea degli appalti pubblici e delle concessioni.

Il progetto prevede l’adozione di un Regolamento unico sugli appalti pubblici e sulle concessioni, destinato ad abrogare le direttive 2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE sui settori speciali.

La scelta dello strumento regolamentare rappresenta uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto all’attuale sistema; infatti, il Regolamento sarebbe direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la frammentazione normativa tra gli Stati membri e creare un quadro europeo maggiormente uniforme.

Semplificazione delle procedure e maggiore attenzione alla qualità

Tra le principali direttrici della riforma vi è anzitutto la semplificazione delle procedure di affidamento.

La proposta razionalizza gli attuali modelli procedurali attorno a due principali forme di gara la “procedura aperta”, la “procedura dinamica”, la “procedura dedicata all’innovazione”. Viene inoltre incentivato il ricorso alle consultazioni preliminari di mercato e vengono semplificati i requisiti di partecipazione, con particolare attenzione a evitare condizioni eccessivamente gravose per le piccole e medie imprese.

Particolarmente significativa è anche la scelta di porre al centro dell’aggiudicazione il principio del “best quality for money”. L’art. 98 della proposta individua, infatti, nel miglior rapporto qualità-prezzo il criterio ordinario per l’individuazione dell’offerta aggiudicataria, rafforzando il peso attribuito agli aspetti qualitativi rispetto alla mera convenienza economica.

La proposta prevede, in via ordinaria, una ponderazione minima del 30% per i criteri qualitativi, elevata al 50% per i contratti ad alta intensità di lavoro. Sono tuttavia ammesse deroghe, da giustificare indicando come la qualità sia assicurata attraverso le specifiche, le condizioni di esecuzione o una combinazione degli strumenti previsti.

La qualità potrà essere valutata anche attraverso criteri ambientali, sociali, di sicurezza e di innovazione.

Appalti come strumento di politica industriale europea

Il Public Procurement Act attribuisce agli appalti pubblici anche una funzione più esplicitamente strategica.

Accanto agli obiettivi ambientali e sociali assumono infatti particolare rilievo la sicurezza degli approvvigionamenti, la resilienza delle catene produttive, l’innovazione e la tutela dell’autonomia economica europea.

In questo quadro si inseriscono i nuovi meccanismi di “European preference”, destinati a consentire, in determinate circostanze, di valorizzare operatori e prodotti europei e di limitare l’accesso agli appalti da parte di operatori provenienti da Paesi terzi non coperti dagli accordi internazionali dell’Unione. La Commissione potrebbe inoltre rendere obbligatori specifici criteri di preferenza europea quando ciò sia necessario per la tutela di interessi strategici dell’Unione.

Ad ogni modo tali meccanismi opererebbero nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione applicabili allo specifico affidamento.

Digitalizzazione e nuovo mercato europeo degli appalti

Un altro pilastro della proposta è la creazione di un Digital Marketplace europeo degli appalti pubblici, concepito come un sistema interoperabile tra le piattaforme nazionali e locali già esistenti.

L’obiettivo è consentire agli operatori economici di accedere più facilmente alle procedure bandite in tutta l’Unione e alle amministrazioni di effettuare controlli e verifiche attraverso un maggiore utilizzo e una più agevole circolazione dei dati.

Novità anche nella fase di esecuzione

La proposta interviene in maniera significativa anche sull’esecuzione dei contratti, introducendo una disciplina espressa dei meccanismi di adeguamento delle condizioni contrattuali.

L’art. 105 consente, in particolare, l’inserimento nella documentazione di gara di clausole di adeguamento legate, tra l’altro, a indici dei prezzi, inflazione e variazione dei costi dei principali fattori produttivi.

Quanto alle modifiche contrattuali, l’art. 106 considera non sostanziali le modifiche entro il 15% del valore iniziale, purché non alterino l’originario equilibrio economico del contratto. Per le modifiche superiori al 50% viene invece previsto uno specifico obbligo di pubblicità preventiva.

Quali conseguenze per il Codice dei contratti italiano?

Per l’ordinamento italiano la proposta assume particolare rilievo considerando la recente entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, già interessato dal decreto correttivo del 2024.

È tuttavia essenziale precisare che il nuovo Regolamento non è ancora vigente.

Il testo presentato dalla Commissione dovrà ora essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e potrà, pertanto, essere modificato nel corso dell’iter.

Inoltre, secondo l’attuale proposta, il Regolamento troverebbe applicazione soltanto due anni dopo la sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, occorre precisare che il Regolamento è destinato a disciplinare gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie europee, mentre per i contratti sotto-soglia gli Stati membri conserverebbero uno spazio di regolamentazione nazionale, nel rispetto dei principi e delle altre disposizioni del diritto dell’Unione.

Restano ferme le specifiche disposizioni della proposta sui dati relativi agli affidamenti sotto-soglia.

In conclusione, se il testo sarà definitivamente approvato nell’attuale impostazione, il legislatore italiano sarà comunque chiamato a un rilevante lavoro di coordinamento del Codice dei contratti pubblici con la nuova disciplina europea.

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