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Il dibattito sull’autonomia differenziata

19 Dec, 2024

Il Prof. Avv. Fabio G. Angelini è intervenuto al Convegno Nazionale Annuale del Centro di Ricerche Personaliste ETS, patrocinato dal Ministero della Cultura (MIC), dalla Provincia di Teramo, dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas, discutendo con il Prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte costituzionale, di sussidiarietà e autonomia differenziata alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 192/2024).

Il punto nevralgico del regionalismo differenziato – ha evidenziato il Senior Partner di Angelini e Associati – risiede nella possibilità di tenere in equilibrio (virtuoso) unità e autonomia. La strada lungo la quale è possibile raggiungere tale equilibrio, nel pieno rispetto del nostro assetto costituzionale, è quello della sussidiarietà posto che, come affermato dalla Corte, la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra costituzione. Ora, sebbene non ci sia dubbio sul fatto che la differenziazione – che pure rappresenta un criterio costituzionale per l’attribuzione delle funzioni amministrative al pari della sussidiarietà e dell’adeguatezza (art. 118) – rappresenti un elemento di ulteriore complessità (sebbene quest’ultima sia, prima di tutto, un fatto geografico, etnografico, economico e storico) che pone rischi sul piano della coerenza complessiva dell’assetto costituzionale unitario e della garanzia dei diritti fondamentali della persona su tutto il territorio nazionale, è anche vero che tali rischi dovrebbero essere governati scommettendo sull’esistenza di quello spirito di unità nazionale a cui richiamava Sturzo all’indomani dell’entrata in vigore della costituzione e che si alimenta sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze territoriali piuttosto che sulla loro omologazione, in funzione della capacità di perseguire in chiave cooperativa interessi comuni, facendo convergere in essi quelli particolari dei singoli territori; e, sotto altro profilo, riformando l’ organizzazione amministrativa poiché è da essa che dipende l’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona (si veda il caso delle liste d’attesa nella sanità) laddove, proprio l’attuazione del regionalismo asimmetrico nel rispetto della clausola di unità nazionale dell’art. 5 della Costituzione rappresenta l’occasione per superare definitivamente la visione dei diritti sociali come diritti a prestazione finanziariamente condizionati – che già oggi (e non per effetto della futura asimmetria regionale) è alla base di inaccettabili squilibri territoriali e disuguaglianze – rovesciando i termini del problema nella prospettiva della piena responsabilizzazione di tutti i livelli di governo sul terreno dell’appropriatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti”

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