La crescente domanda di capacità di calcolo e di elaborazione di dati informatici, spinta dallo sviluppo del cloud computing e dell’intelligenza artificiale, ha attribuito ai data center il rango di infrastrutture essenziali del sistema economico. Si tratta di impianti tecnologici ad elevata intensità energetica e idrica, il cui insediamento incide direttamente sul governo del territorio, sulla qualità ambientale dei luoghi e sulle reti infrastrutturali esistenti.
In questo quadro si inserisce la Legge Regionale della Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, recante “Disposizioni in materia di insediamento di centri dati” ed entrata in vigore il 20 giugno 2026. Si tratta della prima disciplina regionale organica in Italia dedicata alla realizzazione, all’ampliamento e al monitoraggio dei centri dati. L’intervento si caratterizza per un approccio integrato finalizzato ad affrontare una questione sempre più ampia: come governare infrastrutture che hanno un impatto strategico sul territorio e sulle reti energetiche.
L’intervento normativo si articola su tre livelli, tra loro coordinati:
- pianificazione e localizzazione degli impianti, attraverso criteri di priorità insediativa coerenti con la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale e con la tutela del territorio;
- coordinamento amministrativo dei procedimenti, mediante l’istituzione di forme di interlocuzione unica tra le amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli autorizzativi, ambientali e urbanistici;
- monitoraggio regionale degli insediamenti, tramite organismi dedicati alla raccolta e all’aggiornamento dei dati sugli impianti esistenti e programmati, e alla valutazione degli impatti cumulativi sul territorio.
Definizione di “centro dati” e ambito di applicazione
L’articolo 1 della L.R. 11/2026 definisce il data center come il complesso costituito dalla struttura fisica e dall’infrastruttura tecnologica destinata alla progettazione, produzione, sviluppo e implementazione di applicazioni e servizi informatici, nonché all’archiviazione, elaborazione, trattamento e gestione dei dati digitali. La definizione richiama espressamente la classificazione contenuta nel Regolamento delegato (UE) 2024/1364, garantendo coerenza con il quadro europeo e riducendo il margine di incertezza applicativa per gli operatori che intendano verificare l’assoggettamento dei propri impianti alla disciplina regionale.
Urbanistica e territorio: rigenerazione prima del consumo di suolo (art. 2)
L’articolo 2 individua i criteri di priorità per la localizzazione di nuovi impianti o per l’ampliamento di quelli esistenti, in una logica dichiaratamente orientata al riuso del patrimonio territoriale già infrastrutturato. La disciplina privilegia:
- le aree individuate dai Comuni quali ambiti di rigenerazione urbana e territoriale;
- le aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, incluse cave e miniere cessate;
- la prossimità e la compatibilità del sito con le infrastrutture elettriche esistenti, al fine di contenere l’impatto sulla rete di distribuzione e sul consumo di nuovo suolo.
Tale impostazione attribuisce ai data center una funzione ulteriore rispetto a quella tecnologica: essi divengono strumenti di rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree industriali non più utilizzate. Sul piano amministrativo, ciò comporta un ruolo centrale della pianificazione comunale e sovracomunale nella valutazione di compatibilità degli interventi, e impone ai Comuni, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione o l’aggiornamento — con deliberazione del Consiglio comunale — delle aree dismesse, contaminate, degradate o sottoutilizzate presenti sul territorio, con trasmissione dei dati geolocalizzati alla Regione e alla Città metropolitana o Provincia competente.
Il rispetto di tali priorità insediative non costituisce un mero criterio di valutazione discrezionale, ma è correlato a un sistema di misure premiali, tra cui la riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità e la priorità nell’accesso ai finanziamenti regionali per l’innovazione digitale. Sul versante opposto, qualora l’insediamento venga costruito al di fuori delle aree prioritarie e comporti consumo di suolo agricolo, il contributo di costruzione è incrementato del 100%, percentuale che sale al 200% qualora l’intervento ricada nel perimetro di aree comprese in parchi regionali. Il meccanismo disincentiva, per via economica piuttosto che per via di divieto assoluto, la localizzazione di nuovi impianti su suolo agricolo non urbanizzato, lasciando comunque all’operatore la possibilità di optare per tale soluzione a fronte di un onere patrimoniale significativamente superiore.
Impatto ambientale: energia, risorse idriche e sostenibilità
Il secondo grande asse della legge riguarda la sostenibilità ambientale degli insediamenti, in considerazione dei consumi di energia elettrica e di acqua particolarmente elevati che caratterizzano questa tipologia di infrastrutture, specialmente nella fase di raffreddamento dei sistemi. L’articolo 2 individua, tra i criteri di priorità insediativa rilevanti anche sotto il profilo ambientale:
- l’approvvigionamento energetico da fonti a impatto carbonico neutrale;
- il riutilizzo dell’energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento in processi di teleriscaldamento, trasformando un elemento di consumo in una risorsa per il territorio;
- l’adozione di soluzioni di raffreddamento ad elevata efficienza idrica, che limitino il prelievo di acqua potabile e favoriscano il riutilizzo delle risorse idriche.
I progetti di realizzazione o ampliamento devono essere corredati da una relazione energetica, volta a individuare le soluzioni adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in sito, le modalità di approvvigionamento, gli indicatori di prestazione ambientale e, ove pertinente, uno studio di fattibilità per il recupero del calore. I contenuti di detta relazione saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, dalla cui adozione dipende la piena operatività di questo profilo della disciplina.
Coordinamento procedimentale: AIA, AUA e procedimento unico (art. 4)
L’articolo 4 disciplina il coordinamento tra il procedimento di insediamento dei centri dati e i regimi autorizzativi ambientali. Qualora l’insediamento o la modifica sostanziale di un centro dati richieda il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’articolo 7, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006, la Regione Lombardiaassume il ruolo di autorità competente nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 8 del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 49/2026. A supporto di tale funzione è istituito, presso la direzione regionale competente, lo Sportello regionale per i centri dati, incaricato della gestione del procedimento unico nei casi di competenza regionale. A fini di uniformità applicativa, è altresì istituita una task force tecnica, composta da rappresentanti di Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Province, Città metropolitana di Milano e ANCI Lombardia, con il compito di elaborare linee di indirizzo tecnico-amministrativo per accelerare e uniformare i procedimenti AIA e AUA relativi ai centri dati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Cabina di regia permanente e monitoraggio (art. 8)
Il terzo livello di intervento della legge — il monitoraggio regionale degli insediamenti — trova attuazione nella Cabina di regia permanente sui centri dati, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato, e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, UPL, ARPA, ERSAF, Città metropolitana di Milano, delle Università e, previa intesa, dei gestori delle reti elettriche e dei soggetti competenti in materia di servizio idrico integrato.
Alla Cabina di regia è affidato il compito di analizzare l’evoluzione tecnologica del settore, valutare l’efficacia delle politiche regionali e monitorare gli impatti cumulativi degli insediamenti, con riferimento a consumo energetico, prelievi idrici, consumo di suolo, qualità ambientale e rumore. La previsione di un monitoraggio sugli impatti cumulativi, e non solo sul singolo procedimento autorizzativo, segna un cambio di prospettiva significativo: la valutazione ambientale e territoriale non si esaurisce nella fase istruttoria del singolo progetto, ma si estende a una verifica continuativa degli effetti complessivi che la concentrazione di insediamenti produce sul territorio regionale e sulla qualità della vita dei cittadini.
Considerazioni conclusive e profili di attenzione per gli operatori
La L.R. 11/2026 rappresenta il primo tentativo organico, a livello regionale, di inquadrare il data center non come mera opera tecnologica, ma come insediamento produttivo complesso, da valutare in rapporto al territorio, alle reti infrastrutturali, alle risorse naturali e agli effetti sulle comunità locali. L’impianto normativo persegue un equilibrio tra attrazione degli investimenti, tutela ambientale e governo del consumo di suolo, attraverso l’azione coordinata dei tre livelli di pianificazione, coordinamento procedimentale e monitoraggio descritti in apertura.
Per gli operatori del settore, in particolare per gli investitori infrastrutturali e immobiliari, si segnalano tre profili di attenzione operativa:
- valutazione comparativa della localizzazione, tenuto conto del regime sanzionatorio sul consumo di suolo agricolo rispetto ai vantaggi procedimentali ed economici connessi alla scelta di aree dismesse o di rigenerazione urbana;
- predisposizione della relazione energetica sin dalle fasi preliminari di progettazione, in quanto elemento rilevante per l’istruttoria e per l’accesso alle misure premiali legate a fonti rinnovabili e recupero del calore;
- monitoraggio dello stato di attuazione dei provvedimenti della Giunta regionale, dai quali dipende l’operatività dello Sportello regionale e dei criteri energetico-ambientali, elementi tutti rilevanti per la pianificazione dei tempi autorizzativi.
Resta da verificare, nella fase applicativa, in che misura il coordinamento tra indirizzi regionali e strumenti urbanistici comunali si tradurrà in una effettiva accelerazione dei procedimenti, e se la capacità delle reti elettriche e idriche esistenti sarà sufficiente a sostenere la domanda generata dal settore senza condizionare, in concreto, l’attuazione delle priorità insediative individuate dal legislatore regionale.











