A beneficio del servizio sanitario nazionale il PNRR destina 15,63 miliardi a cui si aggiungono i 2,89 miliardi del PNC e 1,71 miliardi del programma React EU.
Si tratta di risorse rilevanti che devono servire a superare le criticità strutturali del SSN da ultimo messe in luce dall’emergenza pandemica. Le risorse rilevanti che devono servire a superare le criticità strutturali del SSN da ultimo messe in luce dall’emergenza pandemica. Al riguardo, il PNRR con la Missione Salute (M6) pone i seguenti obiettivi: a) rafforzare i servizi e le prestazioni erogate sul territorio grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali, come le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, potenziare l’assistenza domiciliare e lo sviluppo della telemedicina nonché, realizzare una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari (Componente 1); b) rinnovare e ammodernare le strutture tecnologiche e digitali esistenti, migliorare e adeguare sul piano della sicurezza e della sostenibilità gli edifici ospedalieri nonché, potenziare la ricerca scientifica (Componente 2).
Tuttavia, l’arco temporale previsto per realizzare tali obiettivi è estremamente breve considerato che occorre investire tutte le risorse stanziate entro il 2026 e, dunque, scegliere tra il 2022 e il 2023 gli specifici “progetti” da finanziare.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad una sfida ardua che impone scelte coraggiose soprattutto da parte delle pubbliche Amministrazioni che sono chiamate non solo a immaginare il proprio futuro ma anche a progettarlo mettendo in campo progetti e soluzioni concrete da realizzare, peraltro, in pochi anni.
Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Ebbene, è proprio in tale ottica che può e deve essere sfruttato al meglio lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP) (oggi finalmente codificato agli artt. 180 e ss. del Codice dei Contratti e dalle Linee Guida Anac n. 9) che consente di realizzare, con l’apporto maggioritario di risorse private, un investimento che non determina debito pubblico (on balance sheet), finalizzato all’erogazione di un servizio di interesse pubblico on-time, on-budget, on-quality, in virtù di meccanismi contrattuali che mediante una corretta ed equilibrata allocazione dei rischi, creino l’incentivo per l’Operatore economico a gestire i rischi stessi in modo tale che non si manifestino.
Pertanto, essendo il PNRR un Programma “performed based”, incentrato su milestone e target (M&T) e dunque, sul raggiungimento di specifici risultati entro scadenze prestabilite, occorrerebbe da parte delle pubbliche amministrazioni un approccio nell’utilizzo dei contratti di PPP volto a responsabilizzare l’operatore economico sui risultati e sulla definizione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Kpi e Service Level Agreement
In tale contesto la fase di gestione deve essere articolata secondo l’opportuna individuazione di Kpi e Service Level Agreement (come previsto anche dall’Anac nella Linee Guida n. 9), ossia delle modalità con cui vengono misurate le prestazioni in modo da garantire, in presenza di un efficace sistema sanzionatorio, l’effettività del rischio operativo. Tale aspetto assume una portata essenziale proprio nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici del PNRR in ambito sanitario con particolare riferimento alle infrastrutture immateriali e tecnologiche a servizio del SSN.
Inoltre, in tale contesto, le pubbliche amministrazioni non dovrebbero limitarsi a valutare, mediante la tecnica del Public Sector Comparator (PSC), il Value For Money inteso come margine di convenienza meramente economica di un’operazione in finanza di progetto o in Partenariato Pubblico Privato (PPP), rispetto ad un appalto tradizionale, ma sono chiamate a verificare anche l’efficienza e l’efficacia dell’operazione secondo le tempistiche realizzative previste degli ambiziosi risultati di rigenerazione economico, sociale e territoriale del PNRR.
A tal proposito, occorrerebbe un mutamento di prospettiva facendo sempre più ricorso a forme e modelli di co – progettazione e di co – gestione che consentano di allargare la governance delle politiche pubbliche anche mediante una maggiore corresponsabilizzazione dei soggetti privati nell’ottica del raggiungimento di progetti condivisi.
Tra le varie forme di PPP tipizzate nel Codice dei contratti che maggiormente rispondono a queste esigenze vi è sicuramente il project financing ad iniziativa privata di cui al comma 15 dell’art. 183 del Codice degli appalti che, ferme le giuste osservazioni espresse in merito dall’ANAC in ordine alla necessità di garantire la massima concorrenzialità (Circolare 12.01.2022), consente di supplire alla carenza di capacità progettuale della P.A., (la proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) e che resta sempre ferma la facoltà per l’Amministrazione di richiedere al proponente prescelto le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per l’approvazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse attuando, in tal modo, un modello di co – progettazione nell’ottica di una governance condivisa dell’intervento.
In tal senso risulta rilevante quanto previsto nella Bozza del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, che all’art. 273, comma 2, stabilisce preferenza espressa per le procedure che valorizzino la negoziazione delle soluzioni individuate dagli offerenti, affermando che “Nel rispetto del principio di libera amministrazione di cui all’articolo 166 del codice, il concessionario e gli operatori privati dei contratti di partenariato sono scelti preferibilmente attraverso adeguate procedure che valorizzino la negoziazione delle soluzioni prospettate dagli offerenti”, disciplinando nel successivo art. 274 la procedura di dialogo competitivo.
Sembra, pertanto, in linea con tale impostazione il criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 2 lett. m) del Disegno di Legge Delega sul Codice dei Contratti Pubblici approvato il 15 giugno scorso dal Senato laddove prevede “l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali”.
Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni e delle più recenti novità legislative sul tema non può che essere vista con favore la procedura avviata in qualità di soggetto attuatore dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con l’Avviso per manifestazione di interesse (scaduto lo scorso 18.05.2022) finalizzato ad acquisire proposte ex art. 183 c. 15 del D.lgs. 50/2016 aventi ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina, nell’ambito della Missione 6 Componente 1 del PNRR, sopra richiamata.