{"id":1795,"date":"2024-06-26T09:24:43","date_gmt":"2024-06-26T09:24:43","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=1795"},"modified":"2024-06-26T09:24:45","modified_gmt":"2024-06-26T09:24:45","slug":"al-vaglio-della-corte-costituzionale-lart-108-comma-12-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-recante-il-c-d-principio-di-invarianza-della-soglia-di-anomalia-delle-offerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2024\/06\/26\/al-vaglio-della-corte-costituzionale-lart-108-comma-12-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-recante-il-c-d-principio-di-invarianza-della-soglia-di-anomalia-delle-offerte\/","title":{"rendered":"Al vaglio della Corte Costituzionale l\u2019art. 108, comma 12 del nuovo Codice dei contratti pubblici recante il c.d. principio di invarianza della soglia di anomalia delle offerte"},"content":{"rendered":"<p>Il TAR Napoli, con l\u2019Ordinanza n. 3280 del 21.05.2024, ha sollevato una&nbsp;<strong>questione di costituzionalit\u00e0<\/strong>&nbsp;sull\u2019<strong>art. 108, comma 12, del D.lgs. 36\/2023<\/strong>, nella parte in cui stabilisce che l\u2019immodificabilit\u00e0 della soglia di anomalia si verifica \u201c<em>successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell\u2019eventuale inversione procedimentale<\/em>\u201d. Si tratta di una novit\u00e0 rispetto alla corrispondente previsione del vecchio Codice (art. 95, comma 15, D.lgs. 50\/2016) che, invece, ricollegava la non modificabilit\u00e0 della soglia di anomalia al momento della \u201c<em>ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, a detta dei giudici napoletani la nuova disposizione sarebbe suscettibile di contrastare con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.), di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di libert\u00e0 di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, laddove la stazione appaltante opti per la c.d. inversione procedimentale di cui all\u2019art. 107, comma 3 del Codice (esame delle offerte precedente rispetto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale), la norma in argomento consente il ricalcolo della soglia di anomalia, gi\u00e0 calcolata all\u2019apertura delle offerte economiche, all\u2019esito della verifica dei requisiti e dell\u2019eventuale soccorso istruttorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, secondo la condivisibile tesi del TAR, in occasione della verifica dei requisiti, essendo note le offerte economiche, i concorrenti ben potrebbero prevedere, facendo applicazione del criterio matematico previsto a tal proposito dalla <em>lex specialis<\/em>, come si modifichi la soglia di anomalia nel suddetto ricalcolo a seconda della esclusione o meno di alcuni concorrenti all\u2019esito di tale verifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Vi sarebbe, dunque, il concreto rischio che i concorrenti decidano o meno di riscontrare le richieste di soccorso istruttorio per incidere scientemente su tale ricalcolo, determinando l\u2019aggiudicazione in favore di questo o di quel candidato cosicch\u00e9, conclude il TAR, l\u2019aggiudicazione dipenderebbe \u201c<em>dalla volont\u00e0 di un soggetto privato, \u201carbitro\u201d della sorte della gara e che di fatto dispone del potere di sottrarre all\u2019originario aggiudicatario il bene della vita agognato, favorendone il conseguimento per un altro concorrente<\/em>\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il TAR Napoli, con l\u2019Ordinanza n. 3280 del 21.05.2024, ha sollevato una&nbsp;questione di costituzionalit\u00e0&nbsp;sull\u2019art. 108, comma 12, del D.lgs. 36\/2023, nella parte in cui stabilisce che l\u2019immodificabilit\u00e0 della soglia di anomalia si verifica \u201csuccessivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell\u2019eventuale inversione procedimentale\u201d. 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l\u2019immediato intervento legislativo ha, infatti, scongiurato rapidamente ogni probabile rallentamento degli interventi di bonifica, cos\u00ec come i danni economici ed ambientali che ne sarebbero derivati.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1795"}],"collection":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1795"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1795\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1796,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1795\/revisions\/1796"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}