{"id":1823,"date":"2024-07-29T10:44:17","date_gmt":"2024-07-29T10:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=1823"},"modified":"2024-07-29T10:44:18","modified_gmt":"2024-07-29T10:44:18","slug":"social-media-pratiche-commerciali-scorrette-e-pubblicita-ingannevoli-come-sta-intervenendo-lautorita-antitrust","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2024\/07\/29\/social-media-pratiche-commerciali-scorrette-e-pubblicita-ingannevoli-come-sta-intervenendo-lautorita-antitrust\/","title":{"rendered":"Social media, pratiche commerciali scorrette e pubblicit\u00e0 ingannevoli: come sta intervenendo l\u2019Autorit\u00e0 Antitrust?"},"content":{"rendered":"<p>I <em>social media<\/em> sono sicuramente uno strumento polivalente: oltre ad essere utilizzati quotidianamente da utenti privati (non esercenti attivit\u00e0 commerciale) ai fini del mero scambio di interazioni sociali, vengono sempre pi\u00f9 utilizzati da aziende e <em>influencer<\/em>\/<em>content creator <\/em>a fini pubblicitari. Questi ultimi, in particolare, promuovono e comunicano ai propri <em>followers<\/em> determinati beni o servizi, nell\u2019ambito del c.d. \u201c<em>social media <\/em>(o <em>influencer<\/em>) <em>marketing\u201d<\/em>. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo considerevole, anche in termini di fatturato dei relativi protagonisti, e, tuttavia, risulta ad oggi ancora privo di una compiuta e organica regolamentazione da parte del Legislatore e ancor meno da parte degli stessi <em>social network<\/em>. Ne deriva, evidentemente, l\u2019alto rischio che si verifichino pratiche commerciali scorrette ovvero ipotesi di pubblicit\u00e0 ingannevole, ai danni dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, soprattutto a partire da dicembre \u201823, cio\u00e8 a seguito del provvedimento sanzionatorio n. 31002 adottatodall\u2019AGCM a chiusura del celebre caso \u201cFerragni-Balocco\u201d, sono notevolmente aumentati gli interventi dell\u2019Autorit\u00e0 stessa, volti a tutelare i consumatori contro le pratiche commerciali scorrette e le pubblicit\u00e0 ingannevoli realizzate per il tramite delle piattaforme <em>social<\/em>, ossia quelle attivit\u00e0 (<em>post<\/em>, foto, video etc.) idonee ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali sono rivolte, falsandone il processo decisionale e pregiudicandone, conseguentemente, il comportamento economico (v. articoli 20-23 del D.lgs. n. 206\/2005, \u201cCodice del consumo\u201d, e 2, lettera b) del D.lgs. n. 145\/2007).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, dall\u2019analisi dei pi\u00f9 recenti bollettini e comunicati stampa dell\u2019Autorit\u00e0 emergono le seguenti fattispecie ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) Le interazioni non autentiche sui canali <em>social<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il tema dell\u2019<strong>autenticit\u00e0 delle interazioni sui canali <em>social<\/em><\/strong> trova oggi tutela nel Codice del consumo; invero, in un\u2019ottica di modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori, il D.lgs. n. 26\/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019\/2161, ha implementato la lettera bb<em>-quater<\/em>) dell\u2019articolo 23 del Codice del consumo, facendo rientrare tra le \u201c<em>pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli<\/em>\u201d, anche l\u2019attivit\u00e0 consistente nell\u2019\u201c<em>inviare, o incaricare un\u2019altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene dunque considerata scorretta la condotta del professionista che, al fine di promuovere prodotti, utilizzando i media sociali, invia o incarica altro soggetto di inviare recensioni o apprezzamenti falsi o comunque non autentici. Sul punto la Commissione europea nei propri Orientamenti sull\u2019interpretazione e applicazione della Direttiva 2005\/29\/CE, ha chiarito che \u201c<em>la nozione di \u201capprezzamenti\u201d dovrebbe essere interpretata in senso generale e comprendere anche le pratiche relative a falsi follower, reazioni e visualizzazioni<\/em>\u201de che deve essere vietata l\u2019attivit\u00e0 di coloro che pubblicano recensioni o apprezzamenti falsi per esempio \u201c<em>postando like\/mi piace sui media sociali oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonch\u00e9 di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori\u201d <\/em>nonch\u00e9 chetale divieto \u201c<em>si applica (\u2026) a qualsiasi professionista organizzi la fornitura di recensioni a beneficio di altri professionisti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intento evidente \u00e8 quello di evitare il rischio che l\u2019attivit\u00e0 sui media sociali sia in grado di falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, spesso indotti ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, l\u2019AGCM sta avviando procedimenti istruttori non solo nei confronti degli utenti commerciali (aziende e\/o <em>influencer<\/em>) che, al fine di incrementare la propria popolarit\u00e0 e credibilit\u00e0 commerciale, acquistano <em>online<\/em> pacchetti di interazioni sociali (<em>follower<\/em>,<em> like<\/em>, ascolti e visualizzazioni), destinate alle principali piattaforme social, ma anche nei confronti delle societ\u00e0 intermediarie che vendono i suddetti pacchetti di interazioni sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, stante la struttura informatica dei <em>social network<\/em> e l\u2019assenza di \u201cbarriere\u201d all\u2019ingresso \u00e8 possibile e, purtroppo, frequente la creazione di <em>account<\/em> falsi c.d. \u201c<em>Bot<\/em>\u201d, ossia applicazioni programmate per eseguire compiti specifici in modo automatizzato, senza bisogno di essere avviate da un utente umano.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 rende oltremodo difficile accertare la natura reale o meno di un <em>account<\/em> e in ogni caso \u00e8 pressoch\u00e9 impossibile stabilire anche in relazione agli <em>account<\/em> reali, se un apprezzamento sia effettivamente volontario (ad esempio se un apprezzamento sia frutto di una reale esperienza di interazione).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019AGCM, pertanto, ad oggi, \u00e8 costretta a fondare le proprie analisi su presunzioni dedotte da elementi riscontrabili sui profili e\/o portali <em>web<\/em> dei professionisti oggetto del procedimento, con conseguente rischio in alcuni casi di notevole opinabilit\u00e0 delle relative risultanze.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) Le pubblicit\u00e0 occulte sui canali <em>social<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vi \u00e8 poi il tema della <strong>trasparenza delle interazioni sui canali <em>social<\/em><\/strong> che inizia a trovare una tutela, seppur embrionale, nelle Linee guida del 16 gennaio 2024 adottate dall\u2019Autorit\u00e0 per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 7\/24\/CONS, il cui punto 11 prevede che gli <em>influencer<\/em> debbano rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48 del D.lgs. n. 208\/2021, il divieto di pubblicit\u00e0 occulta, nonch\u00e9 il \u201c<em>Regolamento Digital Chart<\/em>\u201d adottato dall\u2019Istituto dell\u2019Autodisciplina Pubblicitaria, da ultimo modificato a giugno \u201923, avente ad oggetto norme sulla riconoscibilit\u00e0 della comunicazione commerciale diffusa attraverso <em>internet<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le comunicazioni commerciali devono essere prontamente riconoscibili come tali e, dunque, rendere manifesta la loro finalit\u00e0 promozionale attraverso idonee diciture o <em>disclaimer<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, l\u2019Autorit\u00e0 Antitrust si sta facendo promotrice di iniziative di \u201c<em>moral suasion<\/em>\u201d direttamente nei confronti di <em>influencer<\/em>\/<em>content creator<\/em>, al fine di sensibilizzarli al rispetto delle norme consumeristiche e di invitarli a regolarizzare spontaneamente determinati comportamenti, senza che sia necessario avviare il pi\u00f9 lungo ed articolato procedimento istruttorio disciplinato dalla Delibera AGCM n. 25411\/2015.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, sulla scorta delle informazioni sopra riportate, per i professionisti e le aziende sar\u00e0 sempre pi\u00f9 importante ed essenziale agire in <em>compliance <\/em>con la, seppur scarna, normativa vigente sulla protezione del consumatore nell\u2019ambito delle piattaforme social e prestare attenzione, anche in un\u2019ottica preventiva, ai pi\u00f9 recenti orientamenti dell\u2019Autorit\u00e0 Antitrust, i cui precedenti stanno creando un vero e proprio \u201cmanuale di istruzioni\u201d per gli operatori del settore.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I social media sono sicuramente uno strumento polivalente: oltre ad essere utilizzati quotidianamente da utenti privati (non esercenti attivit\u00e0 commerciale) ai fini del mero scambio di interazioni sociali, vengono sempre pi\u00f9 utilizzati da aziende e influencer\/content creator a fini pubblicitari. 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