{"id":2130,"date":"2026-05-21T14:04:17","date_gmt":"2026-05-21T14:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=2130"},"modified":"2026-05-21T14:44:13","modified_gmt":"2026-05-21T14:44:13","slug":"limpatto-del-dl-pnrr-2026-sulla-disciplina-del-silenzio-assenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2026\/05\/21\/limpatto-del-dl-pnrr-2026-sulla-disciplina-del-silenzio-assenso\/","title":{"rendered":"L\u2019impatto del DL PNRR 2026 sulla disciplina del silenzio-assenso"},"content":{"rendered":"<p>Con la legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, \u00e8 stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante \u201culteriori disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione\u201d. L\u2019 atto normativo interviene, tra l\u2019altro, sulla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per mezzo dell\u2019art. 5, rubricato \u201cMisure in materia di regimi amministrativi\u201d con cui sono stati modificati alcuni istituti centrali della l. 7 agosto 1990, n. 241 quali: il silenzio-assenso, la conferenza di servizi (simultanea e semplificata) , la funzione consultiva ex art.16 e la SCIA, con l\u2019obiettivo di accelerare l\u2019azione amministrativa e rafforzare gli strumenti di superamento dell\u2019inerzia procedimentale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Il rafforzamento del silenzio-assenso: certezza del titolo e ampliamento dell\u2019ambito di operativit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tra le modifiche di maggiore rilievo introdotte dall\u2019art. 5 del d.l. n. 19\/2026, come convertito dalla l. n. 50\/2026, vi sono certamente quelle relative all\u2019art. 20 della l. n. 241\/1990, in materia di silenzio-assenso.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervento normativo si muove lungo una duplice direttrice: da un lato, rafforzare la certezza in ordine all\u2019avvenuta formazione del titolo per <em>silentium<\/em>; dall\u2019altro, ampliare l\u2019effettivo ambito di operativit\u00e0 dell\u2019istituto, limitando le ipotesi in cui l\u2019amministrazione possa negare la formazione del silenzio-assenso.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa prospettiva, assume particolare importanza il nuovo periodo aggiunto al comma 1 dell\u2019art. 20, secondo cui \u201c<em>Il silenzio assenso non si forma <u>nei soli casi<\/u> in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l&#8217;oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione \u00e8 rilevante perch\u00e9 circoscrive espressamente i casi impeditivi della formazione del silenzio-assenso. Ne deriva che non ogni incompletezza o irregolarit\u00e0 dell\u2019istanza pu\u00f2 essere idonea ad escludere il formarsi del silenzio-assenso, ma solo la mancanza degli elementi essenziali che consentano di identificare il contenuto della domanda e le ragioni del provvedimento richiesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un passaggio significativo, soprattutto in settori, come quello edilizio, nei quali la giurisprudenza ha talvolta mostrato un orientamento restrittivo, escludendo la formazione del silenzio-assenso anche in presenza di carenze documentali non necessariamente essenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova formulazione sembra invece orientata a rafforzare l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019istituto, impedendo che mere carenze formali o documentali possano essere utilizzate per neutralizzare l\u2019effetto tipico del decorso del termine. Tale portata innovativa \u00e8 stata di recente riconosciuta anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui solo \u201c<em>l\u2019istanza priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda<\/em>\u201d \u00e8 viziata da una \u201cinconfigurabilit\u00e0 strutturale\u201d tale da fa venire meno l\u2019effetto accoglitivo del silenzio. &nbsp;(<a href=\"https:\/\/mdp.giustizia-amministrativa.it\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202501100&amp;nomeFile=202602179_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cfr. CDS&nbsp; 16 marzo 2026 N. 2179<\/a>)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre nella medesima prospettiva di rafforzamento della certezza del rapporto tra amministrazione e privato, il legislatore \u00e8 intervenuto anche sul comma 2-bis dell\u2019art. 20. In particolare, una volta formatosi il silenzio-assenso, l\u2019amministrazione \u00e8 tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un\u2019attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, quindi, circa l\u2019intervenuto accoglimento della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per i procedimenti non ancora telematizzati, il DL PNRR 2026 prevede comunque che l\u2019amministrazione sia tenuta a inviare d\u2019ufficio l\u2019attestazione all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell\u2019istanza, entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 \u00e8 significativa perch\u00e9 supera l\u2019impostazione precedente, nella quale il rilascio dell\u2019attestazione presupponeva un\u2019apposita richiesta del privato. Il nuovo meccanismo, invece, tende a configurare il rilascio dell\u2019attestazione come un adempimento officioso dell\u2019amministrazione, coerente con l\u2019esigenza di rendere il silenzio-assenso non solo formalmente esistente, ma anche concretamente documentabile e opponibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ulteriore conferma della volont\u00e0 di rendere l\u2019istituto effettivo anche sul piano pratico, la legge di conversione ha inserito un ulteriore periodo nel comma 2-bis, prevedendo che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l\u2019attestazione che certifica il concretizzarsi del silenzio-assenso possa essere sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell\u2019art. 47 del d.P.R. n. 445\/2000, ovvero da una dichiarazione del progettista abilitato. La disposizione chiude il sistema, evitando che l\u2019inerzia dell\u2019amministrazione nel rilascio dell\u2019attestazione finisca per vanificare gli effetti del silenzio-assenso gi\u00e0 formatosi<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, \u00e8 stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante \u201culteriori disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"<!-- wp:paragraph -->\n<p>Con due recenti <strong>pareri<\/strong> del <strong>21.06.2024<\/strong> (codici identificativi <strong>nn. 2713 e 2714<\/strong>), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (\u201c<strong>MIT<\/strong>\u201d), nel confermare quanto gi\u00e0 precisato dall\u2019Anac nella Nota illustrativa relativa al bando tipo n. 1\/2023, ha chiarito che ai sensi del dell\u2019art. 120, comma 9 del D.lgs. 36\/2023, l\u2019istituto del c.d. quinto d\u2019obbligo non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di essere considerato quale mera modalit\u00e0 esecutiva delle varianti in corso d\u2019opera derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili (art. 120, comma 1, lett. c), ma costituisce una fattispecie autonoma di variante, <em>rectius<\/em>,una tipizzazione delle clausole di opzione previste nel bando di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 120.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>A tale conclusione sia l\u2019Anac che il MIT giungono in ragione della circostanza che il citato comma 9 dell\u2019art. 120 del nuovo Codice, in maniera innovativa rispetto alla previgente disciplina, richiede quale <em>condicio sine qua non<\/em> dell\u2019esercizio del diritto potestativo di modifica entro il quinto da parte della P.A., la necessaria espressa previsione nel bando di gara.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ne deriva, evidentemente, non solo la suddetta natura di variante autonoma attivabile a prescindere dal ricorrere di circostanze impreviste e imprevedibili, ma anche la rilevanza dell\u2019eventuale aumento del quinto ai fini del calcolo dell\u2019importo globale dell\u2019appalto e, dunque, ai fini della determinazione delle soglie eurounitarie.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Il MIT, con i suddetti pareri, conferma, quindi, che con l\u2019entrata in vigore del nuovo Codice, non pu\u00f2 pi\u00f9 trovare cittadinanza l\u2019interpretazione espressa dall\u2019Anac sotto la vigenza del D.lgs. 50\/2016 (comunicato del Presidente del 23.03.2021) secondo cui il quinto d\u2019obbligo si risolve in una mera modalit\u00e0 esecutiva di attuazione delle varianti in corso d\u2019opera di cui al comma 1, lett. c) e al comma 2 dell\u2019art. 106 previgente ossia, rispettivamente, delle varianti generate da cause impreviste e imprevedibili e delle varianti sotto il 10% e il 15% relative ai contratti sottosoglia di servizi e di lavori.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pertanto, pu\u00f2 dirsi ormai superato il dibattito - non meramente accademico, ma, al contrario, evidentemente foriero di risvolti operativi - sorto nella vigenza del \u201cvecchio\u201d Codice in ordine alla natura giuridica del c.d. quinto d\u2019obbligo tra l\u2019Anac che, come detto, qualificava tale istituto come una modalit\u00e0 di esecuzione delle varianti in corso d\u2019opera e la giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Lazio-Roma, Sezione III<em>-quater<\/em>, 15.12.2020, n. 13539; TAR Campania-Napoli, Sezione V, 27.11.2020, n. 5595) che, invece, considerava tale facolt\u00e0 come fattispecie autonoma, esercitabile anche a prescindere dal ricorrere dei presupposti per le varianti in corso d\u2019opera.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[18,16,17],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2130"}],"collection":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2130"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2130\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2134,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2130\/revisions\/2134"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}