{"id":2142,"date":"2026-06-09T10:00:47","date_gmt":"2026-06-09T10:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=2142"},"modified":"2026-06-09T10:00:48","modified_gmt":"2026-06-09T10:00:48","slug":"greenwashing-e-tutela-del-consumatore-le-novita-del-d-lgs-n-30-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2026\/06\/09\/greenwashing-e-tutela-del-consumatore-le-novita-del-d-lgs-n-30-2026\/","title":{"rendered":"Greenwashing e tutela del consumatore: le novit\u00e0 del D.Lgs. n. 30\/2026"},"content":{"rendered":"<p>Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, (\u201cDecreto Empowering\u201d) il legislatore recepito la Direttiva UE 2024\/825, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali ingannevoli connesse alla sostenibilit\u00e0 ambientale. L&#8217;intervento normativo si colloca nel pi\u00f9 ampio percorso europeo volto a garantire maggiore trasparenza nelle informazioni fornite dalle imprese a contrasto del fenomeno del <strong><em>\u201cgreenwashing<\/em><\/strong><em>\u201d<\/em>, ossia la diffusione di messaggi pubblicitari o commerciali che attribuiscono a prodotti, servizi o attivit\u00e0 delle caratteristiche ecosostenibili non corrispondenti alla realt\u00e0 o non adeguatamente dimostrate.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso, il decreto interviene sul Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206\/2005), in particolare sull\u2019art. 18, introducendo nuove definizioni e ampliando l&#8217;ambito delle pratiche commerciali considerate scorrette con l\u2019obiettivo di prevedere nuovi divieti per le imprese al fine di rafforzare la trasparenza della comunicazione commerciale. In particolare, vengono disciplinate le cosiddette &#8220;asserzioni ambientali&#8221;, vale a dire le dichiarazioni mediante le quali un operatore economico comunica o lascia intendere che un prodotto, un servizio o la stessa impresa possiedano determinate caratteristiche o benefici ambientali.<\/p>\n\n\n\n<p>Coerentemente con questa impostazione, diverse sono le novit\u00e0 introdotte:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>il divieto di utilizzare claim ambientali generici o fuorvianti<\/strong>, quali &#8220;green&#8221;, &#8220;ecologico&#8221;, &#8220;sostenibile&#8221; o espressioni analoghe, quando non siano adeguatamente dimostrati o siano idonei a indurre il consumatore in errore sulla base di informazioni non veritiere;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>la regolamentazione delle etichette e dei marchi di sostenibilit\u00e0<\/strong>, il cui utilizzo dovr\u00e0 essere basato su sistemi di certificazione trasparenti e verificabili, al fine di evitare il ricorso a marchi o certificazioni prive di adeguate garanzie di attendibilit\u00e0 da parte di autorit\u00e0 pubbliche certificate;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>il rafforzamento degli obblighi di trasparenza sulle caratteristiche ambientali dei prodotti<\/strong>, con particolare riferimento alle dichiarazioni relative all&#8217;impatto climatico, alla durabilit\u00e0, alla riparabilit\u00e0 e pi\u00f9 in generale alle informazioni che possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In aggiunta a questi profili, il Decreto tipizza anche altre pratiche scorrette riguardanti:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la formulazione di asserzioni ambientali su prestazioni future di un prodotto o servizio senza un impegno chiaro e verificabile da parte dell\u2019azienda;<\/li>\n\n\n\n<li>la pubblicizzazione come vantaggio per i consumatori di aspetti irrilevanti che non riguardano le caratteristiche principali del prodotto o dell\u2019impresa;<\/li>\n\n\n\n<li>la presentazione come elemento distintivo di un prodotto di un requisito gi\u00e0 imposto per legge.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Il regime sanzionatorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le violazioni delle nuove disposizioni sono ricondotte nell&#8217;ambito delle pratiche commerciali scorrette disciplinate dal Codice del Consumo e accertate <strong>dall&#8217;Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di accertata violazione, l&#8217;Autorit\u00e0 pu\u00f2 ordinare la cessazione della pratica illecita disponendo <strong>l\u2019obbligo di rettifica<\/strong> consistente nella rimozione immediata di ogni comunicazione, vietare la diffusione dei messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli e imporre la pubblicazione di misure correttive.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto il profilo economico, le imprese possono essere destinatarie di sanzioni amministrative pecuniarie che arrivano fino a 10 milioni di euro e nelle ipotesi di infrazioni diffuse aventi dimensione europea, la sanzione pu\u00f2 raggiungere il 4% del fatturato annuo dell\u2019azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>La crescente attenzione verso il fenomeno del greenwashing emerge anche dall\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato negli anni precedenti all\u2019entrata in vigore del D.lgs. n. 30\/2026. In pi\u00f9 occasioni, infatti, l\u2019AGCM \u00e8 intervenuta nei confronti di imprese che avevano diffuso messaggi pubblicitari con claim ambientali generici o non adeguatamente supportati, come riferimenti alla \u201cneutralit\u00e0 climatica\u201d, alla \u201csostenibilit\u00e0\u201d o all\u2019 \u201cimpatto zero\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In tali casi, l\u2019Autorit\u00e0 ha valutato non solo la veridicit\u00e0 del contenuto, ma anche il modo in cui le informazioni venivano presentate al pubblico, rilevando come anche espressioni apparentemente generiche possano risultare fuorvianti se non accompagnate da specifiche chiarificazioni o evidenze verificabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi interventi hanno contribuito a creare un orientamento gi\u00e0 consolidato nella prassi applicativa, che il D.lgs. n. 30\/2026 ha sostanzialmente recepito e reso pi\u00f9 puntuale, offrendo alle imprese criteri pi\u00f9 chiari nella valutazione della correttezza delle proprie comunicazioni ambientali.<\/p>\n\n\n\n<p>Detto controllo trova applicazione anche alle omissioni ingannevoli consistenti nella mancata informazione di aspetti essenziali del prodotto o del servizio reso. All\u2019interno di questo scenario, accanto al rischio sanzionatorio, assume particolare rilievo anche il rischio reputazionale, poich\u00e9 la diffusione di informazioni ambientali non corrette pu\u00f2 incidere negativamente sulla fiducia di consumatori, investitori e stakeholder, con effetti significativi sull&#8217;immagine e sulla credibilit\u00e0 dell&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel dibattito pubblico il fenomeno del greenwashing viene spesso affiancato a quello del \u201c<strong><em>social washing\u201d<\/em><\/strong>, espressione con la quale si indica la rappresentazione fuorviante dell&#8217;impegno di un&#8217;impresa in ambiti quali i diritti dei lavoratori, l&#8217;inclusione, la responsabilit\u00e0 sociale o l&#8217;impatto sulla collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 opportuno precisare, tuttavia, che il D.lgs. n. 30\/2026 non contiene una disciplina espressa del social washing n\u00e9 introduce una specifica definizione normativa di tale fenomeno. Il richiamo al social washing risulta comunque rilevante sul piano applicativo, poich\u00e9 il principio di trasparenza che ispira la riforma impone alle imprese di prestare particolare attenzione anche alle dichiarazioni concernenti gli aspetti sociali della sostenibilit\u00e0, evitando comunicazioni suscettibili di generare aspettative non corrispondenti alla realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Le novit\u00e0 introdotte dal decreto non riguardano esclusivamente le attivit\u00e0 di marketing, ma incidono pi\u00f9 in generale sulle strategie di comunicazione aziendale. In tale prospettiva, la compliance assume un ruolo centrale nella prevenzione dei rischi sanzionatori e reputazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Per rafforzare le tutele del consumatore il D.lgs. 30\/2026 introduce nuovi strumenti di trasparenza obbligatori per ogni azienda e validi anche per il mercato online, tra cui:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>l\u2019obbligo di apposizione di un\u2019etichetta che certifichi la durabilit\u00e0 del prodotto;<\/li>\n\n\n\n<li>per i contratti a distanza, l\u2019obbligo per i produttori di offrire informazioni esaustive sulla possibilit\u00e0 di riparare e aggiornare i beni e servizi acquistati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Con l\u2019entrata in vigore della riforma \u00e8 auspicabile l\u2019intensificazione di controlli e segnalazioni da parte di autorit\u00e0 e associazioni dei consumatori per sensibilizzare maggiormente la comunicazione aziendale in materia ESG (Environmental, Social &amp; Governance).<\/p>\n\n\n\n<p>Il D.lgs. n. 30\/2026 conferma, in definitiva, un principio ormai consolidato nel diritto europeo secondo il quale la sostenibilit\u00e0 non pu\u00f2 essere oggetto di mere dichiarazioni promozionali, ma deve fondarsi su evidenze verificabili, trasparenza informativa e responsabilit\u00e0 dell&#8217;operatore economico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue, per le imprese, l\u2019esigenza di strutturare in modo pi\u00f9 attento e verificabile la comunicazione delle proprie performance ambientali, cos\u00ec da prevenire possibili profili di responsabilit\u00e0 sanzionatoria e danni reputazionali.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, (\u201cDecreto Empowering\u201d) il legislatore recepito la Direttiva UE 2024\/825, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali ingannevoli connesse alla sostenibilit\u00e0 ambientale. 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