{"id":2186,"date":"2026-08-04T14:11:18","date_gmt":"2026-08-04T14:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=2186"},"modified":"2026-08-04T14:39:53","modified_gmt":"2026-08-04T14:39:53","slug":"concessioni-balneari-il-quadro-normativo-e-la-recente-ordinanza-balneari-rimini-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2026\/08\/04\/concessioni-balneari-il-quadro-normativo-e-la-recente-ordinanza-balneari-rimini-ii\/","title":{"rendered":"Concessioni balneari: il quadro normativo e la recente ordinanza \u201cBalneari Rimini II\u201d"},"content":{"rendered":"<p><em>1. Il quadro normativo europeo e nazionale<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalit\u00e0 turistico-ricreative deriva dall\u2019intreccio tra le disposizioni del codice della navigazione, i principi dell\u2019Unione europea e la normativa nazionale pi\u00f9 recentemente introdotta per regolare lo svolgimento delle procedure selettive. Sul piano interno, l\u2019art. 36 del codice della navigazione consente all\u2019amministrazione di concedere l\u2019occupazione e l\u2019uso, anche esclusivo, di beni demaniali per un determinato periodo, mentre l\u2019art. 37 regola il concorso tra pi\u00f9 domande di concessione, dettando i criteri di preferenza e la procedura comparativa. Sul piano europeo, assumono rilievo l\u2019art. 49 TFUE, relativo alla libert\u00e0 di stabilimento, e soprattutto l\u2019art. 12 della direttiva 2006\/123\/CE \u201c<em>Bolkestein<\/em>\u201d. Quest\u2019ultimo stabilisce che, quando il numero delle autorizzazioni disponibili sia limitato dalla scarsit\u00e0 delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente, accompagnata da un\u2019adeguata pubblicit\u00e0. L\u2019autorizzazione deve avere durata limitata e adeguata, non pu\u00f2 essere rinnovata automaticamente e non pu\u00f2 attribuire vantaggi al precedente titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vigente quadro nazionale \u00e8 contenuto negli artt. 3 e 4 della legge n. 118 del 2022, come modificati dal decreto-legge n. 131 del 2024, convertito dalla legge n. 166 del 2024, adottato anche nell\u2019ambito della procedura di infrazione europea n. 2020\/4118. La disciplina prevede che le concessioni e i rapporti ricompresi nei commi 1 e 2 dell\u2019art. 3 continuino ad avere efficacia sino al 30 settembre 2027, al dichiarato fine di consentire l\u2019ordinata programmazione delle procedure di affidamento. In presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione, l\u2019amministrazione pu\u00f2 disporre, con provvedimento motivato, un ulteriore differimento per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028. L\u2019ente concedente deve avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2027. Alla scadenza non \u00e8 ammessa la prosecuzione del precedente rapporto, comunque denominata, salvo che la procedura selettiva sia stata gi\u00e0 avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. L\u2019art. 4 disciplina anche i contenuti del bando, gli obblighi di pubblicit\u00e0, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e la durata delle nuove concessioni, fissata tra cinque e venti anni in relazione al tempo necessario per l\u2019ammortamento e l\u2019equa remunerazione degli investimenti. Tra i criteri di aggiudicazione rientrano, tra gli altri, la qualit\u00e0 e le condizioni del servizio, l\u2019accessibilit\u00e0 e la fruibilit\u00e0 dell\u2019area, l\u2019offerta di servizi anche nei periodi non di alta stagione, la tutela ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni locali, l\u2019occupazione giovanile e l\u2019esperienza tecnica e professionale. L\u2019art. 4 richiede inoltre che i requisiti tecnico-professionali siano definiti in modo da agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2026, l\u2019art. 8 del decreto-legge n. 32, convertito dalla legge n. 71 del 2026, ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponesse alla Conferenza unificata, entro trenta giorni dall\u2019entrata in vigore del decreto, uno schema di bando-tipo per l\u2019avvio delle procedure di affidamento. Alla data del 4 agosto 2026, tuttavia, il modello non risulta ancora definitivamente adottato: il MIT ha comunicato il 13 luglio 2026 che lo schema era stato redatto in sede tecnica con gli enti territoriali e sottoposto alla consultazione delle associazioni di categoria, in attesa del vaglio politico della Conferenza unificata. Poich\u00e9 l\u2019art. 8 non subordina l\u2019efficacia degli artt. 3 e 4 della legge n. 118 del 2022 all\u2019adozione del bando-tipo, la sua mancata definizione non sospende l\u2019obbligo degli enti concedenti di programmare e avviare le procedure selettive.<\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Le principali questioni problematiche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante l\u2019intervento legislativo, rimangono aperte diverse questioni applicative, tra loro strettamente connesse.<\/p>\n\n\n\n<p><em>2.1 Proroga automatica e proroga tecnica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La prima riguarda la compatibilit\u00e0 europea della prosecuzione delle concessioni sino al 30 settembre 2027, sulla quale si \u00e8 registrato un articolato confronto giurisprudenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>In una prima e rigorosa lettura, il TAR Liguria, sezione I, con la sentenza n. 183 del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di dover disapplicare anche la nuova proroga legislativa, ravvisandone il contrasto con il divieto europeo di rinnovi automatici. Un orientamento pi\u00f9 recente \u00e8 stato espresso dal Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza non definitiva n. 4121 del 21 maggio 2026. Secondo il Consiglio di Stato, la prosecuzione sino al 2027 \u00e8 compatibile con il diritto europeo soltanto se interpretata come misura transitoria e acceleratoria, funzionale allo svolgimento delle procedure selettive e non utilizzata per ritardarne l\u2019espletamento. Il 30 settembre 2027 costituisce quindi un limite massimo: se la gara si conclude prima e il nuovo rapporto pu\u00f2 essere avviato, la precedente concessione non pu\u00f2 essere ulteriormente protratta.<\/p>\n\n\n\n<p>La qualificazione non dipende dal nome attribuito all\u2019atto, ma dalla sua effettiva funzione. In particolare, l\u2019ulteriore differimento previsto dall\u2019art. 3, comma 3, richiede un atto motivato che dia conto della concreta programmazione della gara e delle ragioni oggettive che ne impediscono la conclusione entro il termine ordinario; non \u00e8 quindi sufficiente richiamare genericamente la necessit\u00e0 di predisporre le procedure.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa direzione, il TAR Campania, Napoli, sezione VII, con la sentenza n. 3530 del 4 giugno 2026, ha ritenuto illegittima una proroga tecnica destinata a protrarsi per pi\u00f9 stagioni e priva di una precisa scansione procedurale. Nel caso esaminato, il Tribunale ha imposto all\u2019amministrazione di concludere la nuova procedura entro un termine ragionevole, individuato in sei mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, il TAR Sicilia, Catania, sezione III, con la sentenza n. 2058 del 13 luglio 2026, ha confermato che il provvedimento deve dare conto della concreta programmazione della gara e degli impedimenti oggettivi che ne rendono necessaria la temporanea prosecuzione. In mancanza di tali elementi, la cosiddetta proroga tecnica si risolve in un rinnovo automatico vietato.<\/p>\n\n\n\n<p><em>2.2 L\u2019accertamento sulla scarsit\u00e0 della risorsa<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Un secondo profilo riguarda l\u2019accertamento della scarsit\u00e0 della risorsa, che costituisce il presupposto per l\u2019applicazione dell\u2019art. 12 della direttiva 2006\/123\/CE. \u00c8 controverso se tale valutazione possa essere effettuata in termini generali su scala nazionale oppure debba tenere conto della concreta disponibilit\u00e0 delle aree nei singoli territori. La mappatura nazionale del 2023 non pu\u00f2, pertanto, essere considerata automaticamente risolutiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto \u00e8 intervenuta la Corte di giustizia, Settima Sezione, con l\u2019ordinanza 10 luglio 2026, causa C-574\/25, Balneari Rimini II. La Corte ha anzitutto confermato che le concessioni demaniali marittime per finalit\u00e0 turistico-ricreative costituiscono autorizzazioni rientranti nell\u2019ambito di applicazione della direttiva 2006\/123\/CE, qualora ricorra la scarsit\u00e0 della risorsa, e non concessioni di servizi ai sensi della direttiva 2014\/23\/UE. Ha inoltre chiarito che \u00e8 irrilevante che il titolo sia stato originariamente rilasciato prima del 28 dicembre 2009: la direttiva trova applicazione al momento del rinnovo o della proroga, senza che la diversa denominazione dell\u2019estensione del rapporto consenta di sottrarsi alla disciplina europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla scarsit\u00e0, l\u2019accertamento deve essere effettuato dall\u2019autorit\u00e0 nazionale competente, sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, ed \u00e8 sottoposto al controllo del giudice. Il diritto europeo consente di combinare una valutazione generale e astratta a livello nazionale con un\u2019analisi riferita al territorio costiero del singolo comune. Nel caso esaminato, poich\u00e9 la concessione era rilasciata a livello comunale, la Corte ha ritenuto rilevante anche la concreta disponibilit\u00e0 delle aree demaniali nel territorio del Comune di Rimini. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se il Consiglio dei ministri fosse competente a effettuare la valutazione contenuta nella nota del 6 ottobre 2023, se avesse effettivamente applicato i criteri indicati, se tale nota avesse carattere vincolante e se il diritto italiano consentisse al Comune di Rimini di discostarsene sulla base di dati locali. La prima questione, relativa all\u2019asserita esclusione delle concessioni dall\u2019ambito della direttiva in ragione dell\u2019esercizio di pubblici poteri, e la seconda parte della quarta questione, concernente il comportamento della Commissione europea, sono state invece dichiarate manifestamente irricevibili.<\/p>\n\n\n\n<p><em>2.3 L\u2019indennizzo<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p>Un\u2019ultima criticit\u00e0 riguarda l\u2019indennizzo posto dall\u2019art. 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 a carico del concessionario subentrante e in favore di quello uscente. Esso \u00e8 commisurato al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, al netto degli eventuali aiuti pubblici e delle sovvenzioni pubbliche di cui il concessionario abbia beneficiato e che non abbia rimborsato, nonch\u00e9 a quanto necessario per garantire un\u2019equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; il relativo valore deve essere determinato mediante una perizia asseverata acquisita dall\u2019ente concedente prima della pubblicazione del bando. Il decreto ministeriale chiamato a stabilire i criteri di calcolo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2025, non risulta ancora emanato. Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza non definitiva n. 4121 del 2026, ha tuttavia chiarito che il riconoscimento dell\u2019indennizzo non opera in modo automatico, generalizzato o forfettario, ma \u00e8 subordinato alla prova, gravante sul concessionario uscente, degli investimenti effettivamente realizzati e non ancora ammortizzati. In mancanza di tale prova, l\u2019amministrazione non \u00e8 tenuta ad attivare la speciale procedura prevista dall\u2019art. 4, comma 9. La mancata adozione del decreto ministeriale non pu\u00f2, in ogni caso, impedire l\u2019avvio delle procedure di affidamento; per le ragioni gi\u00e0 indicate, neppure la mancata definizione del bando-tipo ha efficacia sospensiva.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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