{"id":543,"date":"2022-08-22T22:33:56","date_gmt":"2022-08-22T22:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=543"},"modified":"2023-10-23T18:42:57","modified_gmt":"2023-10-23T18:42:57","slug":"gli-interventi-del-pnrr-in-sanita-le-opportunita-del-partenariato-pubblico-privato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angeliniassociati.it\/en\/2022\/08\/22\/gli-interventi-del-pnrr-in-sanita-le-opportunita-del-partenariato-pubblico-privato\/","title":{"rendered":"Gli interventi del PNRR in Sanit\u00e0: le opportunit\u00e0 del partenariato pubblico privato"},"content":{"rendered":"<p>A beneficio del servizio sanitario nazionale il PNRR destina 15,63 miliardi a cui si aggiungono i 2,89 miliardi del PNC e 1,71 miliardi del programma React EU.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di risorse rilevanti che devono servire a superare le criticit\u00e0 strutturali del SSN da ultimo messe in luce dall\u2019emergenza pandemica. Le risorse rilevanti che devono servire a superare le criticit\u00e0 strutturali del SSN da ultimo messe in luce dall\u2019emergenza pandemica. Al riguardo, il PNRR con la Missione Salute (M6) pone i seguenti obiettivi: a)&nbsp;rafforzare i servizi e le prestazioni erogate sul territorio&nbsp;grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali, come le Case della Comunit\u00e0, gli Ospedali di Comunit\u00e0 e le Centrali Operative Territoriali, potenziare l&#8217;assistenza domiciliare e&nbsp;lo&nbsp;sviluppo della telemedicina&nbsp;nonch\u00e9, realizzare una pi\u00f9 efficace&nbsp;integrazione&nbsp;con tutti i servizi socio-sanitari (Componente 1); b)&nbsp;rinnovare e ammodernare le strutture tecnologiche e digitali&nbsp;esistenti, migliorare e adeguare sul piano della&nbsp;sicurezza e della sostenibilit\u00e0 gli edifici ospedalieri nonch\u00e9, potenziare la ricerca scientifica&nbsp; (Componente 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l\u2019arco temporale previsto per realizzare tali obiettivi \u00e8 estremamente breve considerato che occorre investire tutte le risorse stanziate&nbsp;entro il 2026 e, dunque, scegliere tra il 2022 e il 2023 gli specifici \u201cprogetti\u201d da finanziare.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci troviamo, dunque, di fronte ad una sfida ardua che impone scelte coraggiose soprattutto da parte delle pubbliche Amministrazioni che sono chiamate non solo a immaginare il proprio futuro ma anche a progettarlo mettendo in campo progetti e soluzioni concrete da realizzare, peraltro, in pochi anni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Partenariato Pubblico Privato (PPP)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, \u00e8 proprio in tale ottica che pu\u00f2 e deve essere sfruttato al meglio lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP) (oggi finalmente codificato agli artt. 180 e ss. del Codice dei Contratti e dalle Linee Guida Anac n. 9) che consente di realizzare, con l\u2019apporto maggioritario di risorse private, un investimento che non determina debito pubblico (on balance sheet), finalizzato all\u2019erogazione di un servizio di interesse pubblico&nbsp;on-time, on-budget, on-quality, in virt\u00f9 di meccanismi contrattuali che mediante una corretta ed equilibrata allocazione dei rischi, creino l\u2019incentivo per l\u2019Operatore economico a gestire i rischi stessi in modo tale che non si manifestino.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, essendo il PNRR un Programma \u201cperformed based\u201d, incentrato su&nbsp;milestone&nbsp;e&nbsp;target (M&amp;T) e dunque,&nbsp;sul raggiungimento di specifici risultati entro scadenze prestabilite, occorrerebbe da parte delle pubbliche amministrazioni un approccio nell\u2019utilizzo dei contratti di PPP volto a responsabilizzare l\u2019operatore economico sui risultati e sulla definizione delle caratteristiche del servizio e della gestione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Kpi e Service Level Agreement<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto la fase di gestione deve essere articolata secondo l\u2019opportuna individuazione di Kpi e Service Level Agreement (come previsto anche dall\u2019Anac nella Linee Guida n. 9), ossia delle modalit\u00e0 con cui vengono misurate le prestazioni in modo da garantire, in presenza di un efficace sistema sanzionatorio, l\u2019effettivit\u00e0 del rischio operativo. Tale aspetto assume una portata essenziale proprio nell\u2019ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici del PNRR in ambito sanitario con particolare riferimento alle infrastrutture immateriali e tecnologiche a servizio del SSN.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, in tale contesto, le pubbliche amministrazioni non dovrebbero limitarsi a valutare, mediante la tecnica del Public Sector Comparator (PSC), il Value For Money inteso come margine di convenienza meramente economica di un\u2019operazione in finanza di progetto o in Partenariato Pubblico Privato (PPP), rispetto ad un appalto tradizionale, ma sono chiamate a verificare anche l\u2019efficienza e l\u2019efficacia dell\u2019operazione&nbsp; secondo le tempistiche realizzative previste degli ambiziosi risultati di rigenerazione economico, sociale e territoriale del PNRR.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, occorrerebbe un mutamento di prospettiva facendo sempre pi\u00f9 ricorso a forme e modelli di co \u2013 progettazione e di co &#8211; gestione che consentano di allargare la&nbsp;governance delle politiche pubbliche anche mediante una maggiore corresponsabilizzazione dei soggetti privati nell\u2019ottica del raggiungimento di progetti condivisi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le varie forme di PPP tipizzate nel Codice dei contratti che maggiormente rispondono a queste esigenze vi \u00e8 sicuramente il&nbsp;project financing ad iniziativa privata di cui al comma 15 dell\u2019art. 183 del Codice degli appalti che, ferme le giuste osservazioni espresse in merito dall\u2019ANAC in ordine alla necessit\u00e0 di garantire la massima concorrenzialit\u00e0 (Circolare 12.01.2022), consente di supplire alla carenza di capacit\u00e0 progettuale della P.A., (la proposta deve contenere un progetto di fattibilit\u00e0, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e&nbsp;la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) e che resta sempre ferma la facolt\u00e0 per l\u2019Amministrazione di richiedere al proponente prescelto le eventuali modifiche e\/o integrazioni necessarie per l\u2019approvazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse attuando, in tal modo, un modello di co \u2013 progettazione nell\u2019ottica di una&nbsp;governance condivisa dell\u2019intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso risulta rilevante quanto previsto nella Bozza del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, che all\u2019art. 273, comma 2, stabilisce preferenza espressa per le procedure che valorizzino la&nbsp;negoziazione delle soluzioni individuate dagli offerenti, affermando che \u201cNel rispetto del principio di libera amministrazione di cui all\u2019articolo 166 del codice, il concessionario e&nbsp;gli operatori privati dei contratti di partenariato sono scelti preferibilmente attraverso adeguate procedure che valorizzino la negoziazione delle soluzioni prospettate dagli offerenti\u201d, disciplinando nel successivo art. 274 la procedura di dialogo competitivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra, pertanto, in linea con tale impostazione il criterio direttivo di cui all\u2019art. 1, comma 2 lett. m) del Disegno di Legge Delega sul Codice dei Contratti Pubblici approvato il 15 giugno scorso dal Senato laddove prevede \u201cl\u2019estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni e delle pi\u00f9 recenti novit\u00e0 legislative sul tema non pu\u00f2 che essere vista con favore la procedura avviata in qualit\u00e0 di soggetto attuatore dall\u2019Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con l\u2019Avviso per manifestazione di interesse (scaduto lo scorso 18.05.2022) finalizzato ad acquisire proposte&nbsp;ex&nbsp;art. 183 c. 15 del D.lgs. 50\/2016 aventi ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina, nell\u2019ambito della Missione 6 Componente 1 del PNRR, sopra richiamata.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A beneficio del servizio sanitario nazionale il PNRR destina 15,63 miliardi a cui si aggiungono i 2,89 miliardi del PNC e 1,71 miliardi del programma React EU.&nbsp; Si tratta di risorse rilevanti che devono servire a superare le criticit\u00e0 strutturali del SSN da ultimo messe in luce dall\u2019emergenza pandemica. 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