Come noto, con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Corte costituzionale si è espressa in merito al riparto di funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, sancendo l’incostituzionalità dell’articolo 5 della Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, nella parte in cui attribuisce ai Comuni le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati, per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela dell’ambiente.
Sulla scorta di tale potere, il legislatore statale, con l’articolo 242 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avrebbe assegnato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di bonifica al fine di rispondere all’esigenza di protezione di un bene, quale l’ambiente, “unitario e di valore primario” che verrebbe vanificata, secondo il giudizio della Consulta, ove se ne attribuisse la cura “a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale” (Corte cost. nn. 160/2023 e 189/2021).
Tuttavia, considerato che, in questi anni, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica ai Comuni e che, con specifico riferimento alla Regione Lombardia, dalle analisi del contesto territoriale emerge un numero elevato di siti contaminati e potenzialmente contaminati presenti sul territorio regionale – con maggiore concentrazione nelle Province più industrializzate quali Milano, Brescia e Varese – si è resa necessaria un’azione governativa volta ad evitare l’immediata conseguenza della pronuncia di incostituzionalità, ossia il blocco degli interventi di bonifica non ancora approvati.
Pertanto, all’esito di un confronto tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato celermente emanato il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con Legge 9 ottobre 2023, n. 136, con cui, all’articolo 22, si è ripristinato il potere delle Regioni di conferire, con legge, le funzioni di cui all’articolo 242 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (i.e. funzioni operative ed amministrative in materia di bonifiche dei siti inquinati) agli enti locali di cui all’articolo 114, comma 1, della Costituzione.
In adeguamento alla suddetta normativa statale, la Regione Lombardia ha da poco pubblicato sul Bollettino Ufficiale la Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, che, oltre a restituire la piena competenza ai Comuni nella progettazione e nell’approvazione dei Piani di Caratterizzazione e di Bonifica di aree contaminate nei rispettivi territori, ha anche rafforzato il ruolo della Regione in termini di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché di supporto tecnico-amministrativo, con particolare attenzione alle Amministrazioni comunali di più ridotte dimensioni.
Alla luce di questo breve aggiornamento sullo stato attuale delle bonifiche nella Regione Lombardia, è possibile osservare quanto la rapidità con cui si è portato a conclusione l’iter immediatamente successivo alla pronuncia di incostituzionalità del luglio 2023 sia pienamente conforme al principio costituzionale di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 9, comma 3, della Costituzione; l’immediato intervento legislativo ha, infatti, scongiurato rapidamente ogni probabile rallentamento degli interventi di bonifica, così come i danni economici ed ambientali che ne sarebbero derivati.