Il commento del Prof. Fabio G. Angelini, Senior Partner di Angelini e Associati alla sentenza dello corso 5 febbraio 2026, nella Causa C-810/24, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (in particolare con la direttiva 2014/23/UE) del diritto di prelazione riconosciuto, ai sensi all’art. 183, comma 15, del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), al promotore nell’ambito del project financing e, più in generale, dei procedimenti di partenariato pubblico-privato.
“È dunque la fine del PPP? Non necessariamente, a patto però di cambiare radicalmente la prospettiva con cui solitamente si è guardato all’istituto del partenariato pubblico-privato. […] Occorre però cambiare prospettiva, ponendo al centro di qualsiasi riforma dell’istituto del PPP il fatto che l’elemento caratterizzante di tale procedura, non è la prelazione in chiave anticoncorrenziale, bensì l’opportunità per il privato (come per la stazione appaltante) di contribuire all’ideazione, alla progettazione e alla strutturazione dell’operazione sul piano economico-finanziario di un’opera pubblica o di un servizio, esercitando un potere d’impulso che vale a differenziare l’istituto del PPP rispetto alla disciplina degli appalti, trovando fondamento nell’art. 41 Cost. e collocandosi – come avviene, ad esempio, nell’ambito della disciplina urbanistica, per tutte quelle forme di collaborazione pubblico-privato che permettono di realizzare complesse operazioni di sviluppo immobiliare – a monte del momento concorrenziale, in un ambito cioè di esercizio (procedimentalizzato) del potere amministrativo fortemente connotato sul piano della cura discrezionale dell’interesse pubblico e del rispetto dei principi di efficienza, economicità, imparzialità e sussidiarietà orizzontale. Nella mia esperienza, tale caratteristica del PPP, purtroppo del tutto depotenziata nell’attuale formulazione dell’art. 193, ha un’importanza di gran lunga superiore rispetto al riconoscimento del diritto di prelazione, specie in quegli ambiti in cui una reale collaborazione pubblico-privato si pone come l’unica strada per rilanciare la progettualità del settore pubblico (spesso frenata dalla mancanza di know-how, di risorse e di capacità imprenditoriali) e per attrarre gli investimenti privati”.











