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    "id": 1850,
    "date": "2024-11-13T15:34:12",
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    "content": {
        "rendered": "<p>Le Comunit\u00e0 Energetiche Rinnovabili (CER), ai sensi dell\u2019articolo 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 199\/2021, sono soggetti di diritto autonomo, distinti dai propri membri; tale requisito vale a differenziarle dalle configurazioni di autoconsumo collettivo che, ai sensi dell\u2019articolo 30, comma 2 del medesimo decreto, si caratterizzano per la mera associazione di due o pi\u00f9 autoconsumatori siti nel medesimo edificio o condominio i quali, al fine di autoprodurre e condividere energia per accedere agli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non saranno tenuti a costituire un soggetto giuridico autonomo e da loro differente.<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di una precisa disposizione normativa, eurounitaria o nazionale, volta a disciplinare la forma giuridica ideale delle CER, si assume, pacificamente, che questa possa essere liberamente scelta sulla base delle specifiche esigenze di ciascuna comunit\u00e0, salvo il necessario rispetto dei requisiti previsti dall\u2019articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 199\/2021 e cio\u00e8, brevemente, (i) l\u2019assenza di scopo lucrativo, (ii) l\u2019autonomia in termini di direzione e controllo, (iii) la preclusione delle grandi imprese, ovvero, in ogni caso, delle imprese la cui attivit\u00e0 commerciale e industriale principale sia la partecipazione alla comunit\u00e0 stessa, (iv) le \u201cporte aperte\u201d all\u2019ingresso e all\u2019uscita dei propri membri.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, secondo l\u2019Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), <em>ratio <\/em>del principio della libert\u00e0 di forma delle CER consiste nella necessit\u00e0 di non comprimerne eccessivamente la flessibilit\u00e0 attraverso l\u2019introduzione di elementi ulteriori a quelli suesposti presenti nella normativa primaria (cfr. Delibera ARERA n. 727\/2022\/R\/eel del 27 dicembre 2022 di approvazione del TIAD \u2013 Testo Integrato Autoconsumo Diffuso).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">   * * *<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 posto, si osserva che la costituzione di CER in forma cooperativa risulta piuttosto frequente nell\u2019odierno contesto eurounitario, per le ragioni che di seguito si cercheranno di spiegare.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Lo scopo mutualistico<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, le societ\u00e0 cooperative, disciplinate all\u2019interno del Capo I, Titolo VI, Libro V del codice civile (artt. 2511 e ss.) perseguono per definizione uno scopo mutualistico. Ai sensi dell\u2019articolo 2512, comma 1, c.c., lo scopo mutualistico si considera prevalente se le cooperative (i) svolgono la loro attivit\u00e0 prevalentemente in favore dei soci, fornendo loro beni o servizi a condizioni pi\u00f9 vantaggiose rispetto a quelle di mercato; (ii) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivit\u00e0, delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero (iii) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivit\u00e0, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Con riferimento allo specifico caso delle CER cooperative, esse sono sempre qualificabili almeno come \u201ccooperative di produzione\u201d (v. punto iii) qualora si limitino a realizzare la condivisione di energia rinnovabile, pur essendo altres\u00ec ammissibili cooperative miste, cio\u00e8 caratterizzate da pi\u00f9 tipi di scambi mutualistici.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La democraticit\u00e0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, dal punto di vista della <em>governance<\/em>, il modello cooperativo garantisce una gestione diffusa tra i soci attraverso il meccanismo del voto capitario, per cui ciascun socio cooperatore ha diritto a un voto \u201c<em>qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute<\/em>\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 2538 c.c., con poche e limitate eccezioni (cfr. il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale i soci cooperatori persone giuridiche possono avere pi\u00f9 voti, ma non oltre cinque in relazione all\u2019ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, cos\u00ec come l\u2019articolo 2526, comma 2, c.c., ai sensi del quale i soci sovventori non possono in ogni caso avere pi\u00f9 di un terzo dei voti spettanti all\u2019insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale).<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre alla regola del voto capitario, altra declinazione del principio di democraticit\u00e0 che caratterizza il modello cooperativo consiste nell\u2019istituto delle c.d. \u201cassemblee separate\u201d, che stimola la partecipazione dei soci alla vita dell\u2019ente, soprattutto nel caso in cui lo stesso svolga la propria attivit\u00e0 in pi\u00f9 ambiti territoriali. Infatti, si segnala che ai sensi dell\u2019articolo 2540, comma 2, c.c., l\u2019istituto delle assemblee separate pu\u00f2, e deve, essere previsto quando la societ\u00e0 abbia almeno tremila soci e svolga la propria attivit\u00e0 in pi\u00f9 province, ovvero almeno cinquecento soci e realizzi pi\u00f9 gestioni mutualistiche.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Le \u201cporte aperte\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In pi\u00f9, le societ\u00e0 cooperative presentano una configurazione \u201ca porte aperte\u201d, tipica degli schemi societari \u201ca capitale variabile\u201d, il che comporta un\u2019assoluta flessibilit\u00e0 nell\u2019ingresso, in ogni momento, di nuovi soci, senza che ci\u00f2 richieda la necessit\u00e0 di modifiche statutarie di aumento di capitale; il numero di soci (siano essi veri e propri cooperatori, o meri sovventori) pu\u00f2 essere altres\u00ec potenzialmente illimitato.<\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 cooperativa, in virt\u00f9 delle suddette caratteristiche, appare certamente un modello rispondente ai principi sottesi allo schema delle CER, con particolare riferimento alle prevalenti finalit\u00e0 mutualistiche, all\u2019organizzazione democratica atta a garantire un elevato livello di partecipazione dei membri alla vita e gestione amministrativa della comunit\u00e0, nonch\u00e9 alla facilit\u00e0 di ingresso dei propri soci.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I costi ridotti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019adozione di tale forma giuridica comporta, altres\u00ec, il vantaggio di presentare delle spese di costituzione e, in particolare, di capitalizzazione non particolarmente elevate; invero, per la costituzione di una cooperativa occorrer\u00e0 sostenere i costi relativi agli adempimenti iniziali (costi notarili per la redazione dell\u2019atto pubblico costitutivo e costi di iscrizione al Registro delle imprese e all\u2019Albo nazionale istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nonch\u00e9 una spesa, ad oggi irrisoria, per dotare la cooperativa di un capitale minimo di costituzione pari ad Euro 25,82 per ogni singola quota o azione detenuta da ciascun socio (cfr. articolo 3, comma 3, l. n. 59\/1992, da intendersi modificato, quanto alla conversione Lire-Euro del valore nominale della singola quota\/azione, ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 213\/1998).<\/p>\n\n\n\n<p><em>La distribuzione degli utili<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante la societ\u00e0 cooperativa sia caratterizzata da alcune restrizioni al lucro soggettivo (cfr. articolo 2514 c.c. per le cooperative a mutualit\u00e0 prevalente e articolo 2545<em>-quinquies <\/em>c.c. per le altre cooperative), tali limiti non valgono ad ostacolare il meccanismo di ripartizione degli utili tra i soci da parte della eventuale CER cooperativa sottoforma di incentivi economici ricevuti dal GSE in ragione dell\u2019attivit\u00e0 di condivisione dell\u2019energia. Infatti, tale distribuzione potrebbe, ad esempio, avvenire proporzionalmente alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 degli scambi mutualistici (dunque proporzionalmente ai consumi e\/o alla produzione di energia) dei soci secondo la logica dei ristorni (cfr. articolo 2545<em>-sexies <\/em>c.c.). Pertanto, il fatto che tale forma giuridica ammetta il contestuale perseguimento del (prevalente) scopo mutualistico e del (secondario) scopo lucrativo, consente di superare agevolmente qualsivoglia problematica in tema di distribuzione degli utili che, di contro, si pone con riferimento ad altre forme giuridiche (si pensi, ad esempio, alle associazioni o alle fondazioni, per loro natura caratterizzate dall\u2019assenza di scopi lucrativi).<\/p>\n\n\n\n<p>In pi\u00f9, si osserva che qualora la CER cooperativa optasse per una qualificazione in termini di Ente del Terzo Settore (ETS) in forma di impresa sociale disciplinata dal d.lgs. n. 112\/2017, nemmeno in tal caso si porrebbe la problematica della distribuzione degli utili\/contributi erogati dal GSE, ci\u00f2 anche alla luce della recente Risoluzione n. 37\/2024 dell\u2019Agenzia delle Entrate con cui si \u00e8 affermato che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili di cui agli articoli 8 del d.lgs. n. 117\/2017 (Codice del Terzo Settore) e 3 del d.lgs. n. 112\/2017, di analogo contenuto.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Alcuni limiti e questioni controverse<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Di contro, alcuni possibili limiti e questioni controverse connesse alla scelta di tale forma giuridica si riscontrano:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>nella regola del numero minimo di soci: ai sensi dell\u2019articolo 2522 c.c., per costituire una cooperativa \u00e8 necessario che i soci siano almeno nove (tre quando i medesimi sono persone fisiche e la societ\u00e0 adotta le norme della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata) e, qualora successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse scendere al di sotto del numero minimo, i soci dovranno essere reintegrati nel termine massimo di un anno, pena lo scioglimento e la liquidazione della societ\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>nel disposto di cui all\u2019articolo 2532, comma 1, c.c. per cui il socio cooperatore pu\u00f2 recedere dalla societ\u00e0 nei casi previsti dalla legge e dall\u2019atto costitutivo; tuttavia, il carattere aperto e fluido della CER dovrebbe manifestarsi altres\u00ec \u201cin uscita\u201d prevedendo, l\u2019articolo 32, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 199\/2021, che i clienti finali organizzati in una CER possano \u201c<em>recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato<\/em>\u201d. Senonch\u00e9, a tale ostacolo sar\u00e0 pur sempre possibile ovviare prevedendo statutariamente il recesso <em>ad nutum <\/em>del socio cooperatore;<\/li>\n\n\n\n<li>relativamente al tema della eventuale partecipazione di una pubblica amministrazione ad una societ\u00e0 cooperativa: l\u2019articolo 5 del d.lgs. n. 175\/2016 (Testo unico in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica \u2013 TUSP) prevede che l\u2019atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di pubbliche amministrazioni in societ\u00e0 gi\u00e0 costituite deve essere analiticamente motivato, anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilit\u00e0 finanziaria di tale operazione. L\u2019atto deliberativo deve poi essere trasmesso all\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla compatibilit\u00e0 dell\u2019operazione con la normativa vigente. Qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il suddetto termine, l\u2019amministrazione potr\u00e0 procedere all\u2019acquisto della partecipazione; in caso, invece, di parere in tutto o in parte negativo, qualora l\u2019amministrazione intenda procedere egualmente, sar\u00e0 tenuta a motivarne analiticamente le ragioni dandone pubblicit\u00e0 sul proprio sito istituzionale. Inoltre, ai sensi dell\u2019articolo 17 del TUSP, nel caso di societ\u00e0 a partecipazione mista pubblico-privata, la scelta del socio privato deve avvenire nelle forme dell\u2019evidenza pubblica. Pertanto, alla luce del contesto normativo nazionale sopra brevemente sintetizzato, non risulta particolarmente agevole per gli enti locali detenere quote in societ\u00e0, anche se nella forma cooperativa; ciononostante, si segnala che la Corte dei conti, Sezione Friuli-Venezia Giulia, con Deliberazione FVG\/52\/2023\/PASP, ha recentemente valutato in modo positivo una deliberazione di consiglio comunale con la quale l\u2019ente territoriale (in specie, il Comune di Fontanafredda) ha disposto di associarsi alla CER cooperativa locale mediante l\u2019acquisto di una quota azionaria pari ad Euro 25.<\/li>\n<\/ul>",
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