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    "date": "2024-12-19T15:09:26",
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        "rendered": "Il dibattito sull&#8217;autonomia differenziata"
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        "rendered": "<p>Il Prof. Avv. Fabio G. Angelini \u00e8 intervenuto al Convegno Nazionale Annuale del Centro di Ricerche Personaliste ETS, patrocinato dal Ministero della Cultura (MIC), dalla Provincia di Teramo, dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas, discutendo con il Prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte costituzionale, di sussidiariet\u00e0 e autonomia differenziata alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 192\/2024).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;<em>Il punto nevralgico del regionalismo differenziato &#8211; ha evidenziato il Senior Partner di Angelini e Associati &#8211; risiede nella possibilit\u00e0 di tenere in equilibrio (virtuoso) unit\u00e0 e autonomia. La strada lungo la quale \u00e8 possibile raggiungere tale equilibrio, nel pieno rispetto del nostro assetto costituzionale, \u00e8 quello della sussidiariet\u00e0 posto che, come affermato dalla Corte, la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo deve avvenire in funzione del bene comune della societ\u00e0 e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra costituzione. Ora, sebbene non ci sia dubbio sul fatto che la differenziazione \u2013 che pure rappresenta un criterio costituzionale per l\u2019attribuzione delle funzioni amministrative al pari della sussidiariet\u00e0 e dell&#8217;adeguatezza (art. 118) \u2013 rappresenti un elemento di ulteriore complessit\u00e0 (sebbene quest\u2019ultima sia, prima di tutto, un fatto geografico, etnografico, economico e storico) che pone rischi sul piano della coerenza complessiva dell\u2019assetto costituzionale unitario e della garanzia dei diritti fondamentali della persona su tutto il territorio nazionale, \u00e8 anche vero che tali rischi dovrebbero essere governati scommettendo sull\u2019esistenza di quello spirito di unit\u00e0 nazionale a cui richiamava Sturzo all\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore della costituzione e che si alimenta sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze territoriali piuttosto che sulla loro omologazione, in funzione della capacit\u00e0 di perseguire in chiave cooperativa interessi comuni, facendo convergere in essi quelli particolari dei singoli territori; e, sotto altro profilo, riformando l\u2019 organizzazione amministrativa poich\u00e9 \u00e8 da essa che dipende l\u2019effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona (si veda il caso delle liste d\u2019attesa nella sanit\u00e0) laddove, proprio l\u2019attuazione del regionalismo asimmetrico nel rispetto della clausola di unit\u00e0 nazionale dell\u2019art. 5 della Costituzione rappresenta l\u2019occasione per superare definitivamente la visione dei diritti sociali come diritti a prestazione finanziariamente condizionati &#8211; che gi\u00e0 oggi (e non per effetto della futura asimmetria regionale) \u00e8 alla base di inaccettabili squilibri territoriali e disuguaglianze &#8211; rovesciando i termini del problema nella prospettiva della piena responsabilizzazione di tutti i livelli di governo sul terreno dell\u2019appropriatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-1 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/feed\/update\/urn:li:activity:7275225831734472705\/?actorCompanyId=12982921\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi di pi\u00f9 su linkedin<\/a><\/div>\n<\/div>",
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