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    "date": "2026-02-20T11:10:25",
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        "rendered": "La CGUE e il diritto di prelazione del promotore: fine o nuovo inizio per il partenariato pubblico-privato?"
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        "rendered": "<p>Il commento del Prof. Fabio G. Angelini, Senior Partner di Angelini e Associati alla sentenza dello corso 5 febbraio 2026, nella Causa C-810\/24, con cui la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha dichiarato l&#8217;incompatibilit\u00e0 con il diritto europeo (in particolare con la direttiva 2014\/23\/UE) del diritto di prelazione riconosciuto, ai sensi all&#8217;art. 183, comma 15, del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50\/2016), al promotore nell&#8217;ambito del project financing e, pi\u00f9 in generale, dei procedimenti di partenariato pubblico-privato. <\/p>\n\n\n\n<p>\u201c\u00c8 dunque la fine del PPP? Non necessariamente, a patto per\u00f2 di cambiare radicalmente la prospettiva con cui solitamente si \u00e8 guardato all\u2019istituto del partenariato pubblico-privato. [\u2026] Occorre per\u00f2 cambiare prospettiva, ponendo al centro di qualsiasi riforma dell\u2019istituto del PPP il fatto che l\u2019elemento caratterizzante di tale procedura, non \u00e8 la prelazione in chiave anticoncorrenziale, bens\u00ec l\u2019opportunit\u00e0 per il privato (come per la stazione appaltante) di contribuire all\u2019ideazione, alla progettazione e alla strutturazione dell\u2019operazione sul piano economico-finanziario di un\u2019opera pubblica o di un servizio, esercitando un potere d\u2019impulso che vale a differenziare l\u2019istituto del PPP rispetto alla disciplina degli appalti, trovando fondamento nell\u2019art. 41 Cost. e collocandosi \u2013 come avviene, ad esempio, nell\u2019ambito della disciplina urbanistica, per tutte quelle forme di collaborazione pubblico-privato che permettono di realizzare complesse operazioni di sviluppo immobiliare \u2013 a monte del momento concorrenziale, in un ambito cio\u00e8 di esercizio (procedimentalizzato) del potere amministrativo fortemente connotato sul piano della cura discrezionale dell\u2019interesse pubblico e del rispetto dei principi di efficienza, economicit\u00e0, imparzialit\u00e0 e sussidiariet\u00e0 orizzontale. Nella mia esperienza, tale caratteristica del PPP, purtroppo del tutto depotenziata nell\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 193, ha un\u2019importanza di gran lunga superiore rispetto al riconoscimento del diritto di prelazione, specie in quegli ambiti in cui una reale collaborazione pubblico-privato si pone come l\u2019unica strada per rilanciare la progettualit\u00e0 del settore pubblico (spesso frenata dalla mancanza di know-how, di risorse e di capacit\u00e0 imprenditoriali) e per attrarre gli investimenti privati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-1 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/posts\/fgangelini_la-cgue-e-il-diritto-di-prelazione-del-promotore-activity-7425688932383768576-DyAj?utm_source=share&amp;utm_medium=member_ios&amp;rcm=ACoAAAD-fLwBiTRb341Lim8uketnrUTkD3mVH1Q\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Leggi di pi\u00f9 su linkedin<\/a><\/div>\n<\/div>",
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