{
    "id": 2177,
    "date": "2026-06-29T09:07:07",
    "date_gmt": "2026-06-29T09:07:07",
    "guid": {
        "rendered": "https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=2177"
    },
    "modified": "2026-06-29T09:31:58",
    "modified_gmt": "2026-06-29T09:31:58",
    "slug": "data-center-e-governo-del-territorio-la-regione-lombardia-detta-le-regole-per-le-infrastrutture-delleconomia-digitale",
    "status": "publish",
    "type": "post",
    "link": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/2026\/06\/29\/data-center-e-governo-del-territorio-la-regione-lombardia-detta-le-regole-per-le-infrastrutture-delleconomia-digitale\/",
    "title": {
        "rendered": "Data center e governo del territorio: la Regione Lombardia detta le regole per le infrastrutture dell&#8217;economia digitale"
    },
    "content": {
        "rendered": "<p>La crescente domanda di capacit\u00e0 di calcolo e di elaborazione di dati informatici, spinta dallo sviluppo del cloud computing e dell\u2019intelligenza artificiale, ha attribuito ai data center il rango di <em>infrastrutture essenziali<\/em> del sistema economico. Si tratta di impianti tecnologici ad elevata intensit\u00e0 energetica e idrica, il cui insediamento incide direttamente sul governo del territorio, sulla qualit\u00e0 ambientale dei luoghi e sulle reti infrastrutturali esistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo quadro si inserisce la <strong>Legge Regionale della Lombardia 3 giugno 2026, n. 11<\/strong>, recante \u201c<em>Disposizioni in materia di insediamento di centri dati<\/em>\u201d ed entrata in vigore il 20 giugno 2026. Si tratta della prima disciplina regionale organica in Italia dedicata alla realizzazione, all\u2019ampliamento e al monitoraggio dei centri dati. L\u2019intervento si caratterizza per un approccio integrato finalizzato ad affrontare una questione sempre pi\u00f9 ampia: come governare infrastrutture che hanno un impatto strategico sul territorio e sulle reti energetiche.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervento normativo si articola su tre livelli, tra loro coordinati:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\">\n<li><strong>pianificazione e localizzazione degli impianti<\/strong>, attraverso criteri di priorit\u00e0 insediativa coerenti con la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale e con la tutela del territorio;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>coordinamento amministrativo dei procedimenti<\/strong>, mediante l\u2019istituzione di forme di interlocuzione unica tra le amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli autorizzativi, ambientali e urbanistici;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>monitoraggio regionale degli insediamenti<\/strong>, tramite organismi dedicati alla raccolta e all\u2019aggiornamento dei dati sugli impianti esistenti e programmati, e alla valutazione degli impatti cumulativi sul territorio.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Definizione di \u201ccentro dati\u201d e ambito di applicazione<\/h1>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 1 della L.R. 11\/2026 definisce il data center come il complesso costituito dalla struttura fisica e dall\u2019infrastruttura tecnologica destinata alla progettazione, produzione, sviluppo e implementazione di applicazioni e servizi informatici, nonch\u00e9 all\u2019archiviazione, elaborazione, trattamento e gestione dei dati digitali. La definizione richiama espressamente la classificazione contenuta nel <strong>Regolamento delegato (UE) 2024\/1364<\/strong>, garantendo coerenza con il quadro europeo e riducendo il margine di incertezza applicativa per gli operatori che intendano verificare l\u2019assoggettamento dei propri impianti alla disciplina regionale.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Urbanistica e territorio: rigenerazione prima del consumo di suolo (art. 2)<\/h1>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 2 individua i <strong>criteri di priorit\u00e0<\/strong> per la localizzazione di nuovi impianti o per l\u2019ampliamento di quelli esistenti, in una logica dichiaratamente orientata al riuso del patrimonio territoriale gi\u00e0 infrastrutturato. La disciplina privilegia:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>le aree individuate dai Comuni quali ambiti di <strong>rigenerazione urbana e territoriale<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>le <strong>aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate<\/strong>, incluse cave e miniere cessate;<\/li>\n\n\n\n<li>la prossimit\u00e0 e la compatibilit\u00e0 del sito con le infrastrutture elettriche esistenti, al fine di contenere l\u2019impatto sulla rete di distribuzione e sul consumo di nuovo suolo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tale impostazione attribuisce ai data center una funzione ulteriore rispetto a quella tecnologica: essi divengono strumenti di rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree industriali non pi\u00f9 utilizzate. Sul piano amministrativo, ci\u00f2 comporta un ruolo centrale della pianificazione comunale e sovracomunale nella valutazione di compatibilit\u00e0 degli interventi, e impone ai Comuni, entro 365 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge, l\u2019individuazione o l\u2019aggiornamento \u2014 con deliberazione del Consiglio comunale \u2014 delle aree dismesse, contaminate, degradate o sottoutilizzate presenti sul territorio, con trasmissione dei dati geolocalizzati alla Regione e alla Citt\u00e0 metropolitana o Provincia competente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rispetto di tali priorit\u00e0 insediative non costituisce un mero criterio di valutazione discrezionale, ma \u00e8 correlato a un sistema di <strong>misure premiali<\/strong>, tra cui la riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilit\u00e0 e la priorit\u00e0 nell\u2019accesso ai finanziamenti regionali per l\u2019innovazione digitale. Sul versante opposto, qualora l\u2019insediamento venga costruito al di fuori delle aree prioritarie e comporti consumo di suolo agricolo, il contributo di costruzione \u00e8 <strong>incrementato del 100%<\/strong>, percentuale che sale al <strong>200%<\/strong> qualora l\u2019intervento ricada nel perimetro di aree comprese in parchi regionali. Il meccanismo disincentiva, per via economica piuttosto che per via di divieto assoluto, la localizzazione di nuovi impianti su suolo agricolo non urbanizzato, lasciando comunque all\u2019operatore la possibilit\u00e0 di optare per tale soluzione a fronte di un onere patrimoniale significativamente superiore.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Impatto ambientale: energia, risorse idriche e sostenibilit\u00e0<\/h1>\n\n\n\n<p>Il secondo grande asse della legge riguarda la sostenibilit\u00e0 ambientale degli insediamenti, in considerazione dei consumi di energia elettrica e di acqua particolarmente elevati che caratterizzano questa tipologia di infrastrutture, specialmente nella fase di raffreddamento dei sistemi. L\u2019articolo 2 individua, tra i criteri di priorit\u00e0 insediativa rilevanti anche sotto il profilo ambientale:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>approvvigionamento energetico<\/strong> da fonti a impatto carbonico neutrale;<\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>riutilizzo dell\u2019energia termica<\/strong> prodotta dai sistemi di raffreddamento in processi di teleriscaldamento, trasformando un elemento di consumo in una risorsa per il territorio;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019adozione di <strong>soluzioni di raffreddamento ad elevata efficienza idrica<\/strong>, che limitino il prelievo di acqua potabile e favoriscano il riutilizzo delle risorse idriche.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I progetti di realizzazione o ampliamento devono essere corredati da una <strong>relazione energetica<\/strong>, volta a individuare le soluzioni adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in sito, le modalit\u00e0 di approvvigionamento, gli indicatori di prestazione ambientale e, ove pertinente, uno studio di fattibilit\u00e0 per il recupero del calore. I contenuti di detta relazione saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, dalla cui adozione dipende la piena operativit\u00e0 di questo profilo della disciplina.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Coordinamento procedimentale: AIA, AUA e procedimento unico (art. 4)<\/h1>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 4 disciplina il coordinamento tra il procedimento di insediamento dei centri dati e i regimi autorizzativi ambientali. Qualora l\u2019insediamento o la modifica sostanziale di un centro dati richieda il rilascio dell\u2019Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell\u2019articolo 7, comma 4-ter, del d.lgs. 152\/2006, la Regione Lombardiaassume il ruolo di<strong> autorit\u00e0 competente<\/strong> nell\u2019ambito del procedimento unico previsto dall\u2019articolo 8 del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 49\/2026. A supporto di tale funzione \u00e8 istituito, presso la direzione regionale competente, lo <em>Sportello regionale per i centri dati<\/em>, incaricato della gestione del procedimento unico nei casi di competenza regionale. A fini di uniformit\u00e0 applicativa, \u00e8 altres\u00ec istituita una <em>task force tecnica<\/em>, composta da rappresentanti di Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Province, Citt\u00e0 metropolitana di Milano e ANCI Lombardia, con il compito di elaborare linee di indirizzo tecnico-amministrativo per accelerare e uniformare i procedimenti AIA e AUA relativi ai centri dati, entro 30 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Cabina di regia permanente e monitoraggio (art. 8)<\/h1>\n\n\n\n<p>Il terzo livello di intervento della legge \u2014 il monitoraggio regionale degli insediamenti \u2014 trova attuazione nella <strong>Cabina di regia permanente<\/strong> sui centri dati, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato, e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, UPL, ARPA, ERSAF, Citt\u00e0 metropolitana di Milano, delle Universit\u00e0 e, previa intesa, dei gestori delle reti elettriche e dei soggetti competenti in materia di servizio idrico integrato.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla Cabina di regia \u00e8 affidato il compito di analizzare l\u2019evoluzione tecnologica del settore, valutare l\u2019efficacia delle politiche regionali e monitorare gli <strong>impatti cumulativi<\/strong> degli insediamenti, con riferimento a consumo energetico, prelievi idrici, consumo di suolo, qualit\u00e0 ambientale e rumore. La previsione di un monitoraggio sugli impatti cumulativi, e non solo sul singolo procedimento autorizzativo, segna un cambio di prospettiva significativo: la valutazione ambientale e territoriale non si esaurisce nella fase istruttoria del singolo progetto, ma si estende a una verifica continuativa degli effetti complessivi che la concentrazione di insediamenti produce sul territorio regionale e sulla qualit\u00e0 della vita dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Considerazioni conclusive e profili di attenzione per gli operatori<\/h1>\n\n\n\n<p>La L.R. 11\/2026 rappresenta il primo tentativo organico, a livello regionale, di inquadrare il data center non come mera opera tecnologica, ma come <strong>insediamento produttivo complesso<\/strong>, da valutare in rapporto al territorio, alle reti infrastrutturali, alle risorse naturali e agli effetti sulle comunit\u00e0 locali. L\u2019impianto normativo persegue un equilibrio tra attrazione degli investimenti, tutela ambientale e governo del consumo di suolo, attraverso l\u2019azione coordinata dei tre livelli di pianificazione, coordinamento procedimentale e monitoraggio descritti in apertura.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli operatori del settore, in particolare per gli investitori infrastrutturali e immobiliari, si segnalano tre profili di attenzione operativa:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li><strong>valutazione comparativa della localizzazione<\/strong>, tenuto conto del regime sanzionatorio sul consumo di suolo agricolo rispetto ai vantaggi procedimentali ed economici connessi alla scelta di aree dismesse o di rigenerazione urbana;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>predisposizione della relazione energetica<\/strong> sin dalle fasi preliminari di progettazione, in quanto elemento rilevante per l\u2019istruttoria e per l\u2019accesso alle misure premiali legate a fonti rinnovabili e recupero del calore;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>monitoraggio dello stato di attuazione<\/strong> dei provvedimenti della Giunta regionale, dai quali dipende l\u2019operativit\u00e0 dello Sportello regionale e dei criteri energetico-ambientali, elementi tutti rilevanti per la pianificazione dei tempi autorizzativi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Resta da verificare, nella fase applicativa, in che misura il coordinamento tra indirizzi regionali e strumenti urbanistici comunali si tradurr\u00e0 in una effettiva accelerazione dei procedimenti, e se la capacit\u00e0 delle reti elettriche e idriche esistenti sar\u00e0 sufficiente a sostenere la domanda generata dal settore senza condizionare, in concreto, l\u2019attuazione delle priorit\u00e0 insediative individuate dal legislatore regionale.<\/p>",
        "protected": false
    },
    "excerpt": {
        "rendered": "<p>La crescente domanda di capacit\u00e0 di calcolo e di elaborazione di dati informatici, spinta dallo sviluppo del cloud computing e dell\u2019intelligenza artificiale, ha attribuito ai data center il rango di infrastrutture essenziali del sistema economico. Si tratta di impianti tecnologici ad elevata intensit\u00e0 energetica e idrica, il cui insediamento incide direttamente sul governo del territorio, [&hellip;]<\/p>",
        "protected": false
    },
    "author": 5,
    "featured_media": 0,
    "comment_status": "open",
    "ping_status": "open",
    "sticky": false,
    "template": "",
    "format": "standard",
    "meta": {
        "_et_pb_use_builder": "off",
        "_et_pb_old_content": "<!-- wp:paragraph -->\n<p>Con due recenti <strong>pareri<\/strong> del <strong>21.06.2024<\/strong> (codici identificativi <strong>nn. 2713 e 2714<\/strong>), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (\u201c<strong>MIT<\/strong>\u201d), nel confermare quanto gi\u00e0 precisato dall\u2019Anac nella Nota illustrativa relativa al bando tipo n. 1\/2023, ha chiarito che ai sensi del dell\u2019art. 120, comma 9 del D.lgs. 36\/2023, l\u2019istituto del c.d. quinto d\u2019obbligo non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di essere considerato quale mera modalit\u00e0 esecutiva delle varianti in corso d\u2019opera derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili (art. 120, comma 1, lett. c), ma costituisce una fattispecie autonoma di variante, <em>rectius<\/em>,una tipizzazione delle clausole di opzione previste nel bando di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 120.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>A tale conclusione sia l\u2019Anac che il MIT giungono in ragione della circostanza che il citato comma 9 dell\u2019art. 120 del nuovo Codice, in maniera innovativa rispetto alla previgente disciplina, richiede quale <em>condicio sine qua non<\/em> dell\u2019esercizio del diritto potestativo di modifica entro il quinto da parte della P.A., la necessaria espressa previsione nel bando di gara.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ne deriva, evidentemente, non solo la suddetta natura di variante autonoma attivabile a prescindere dal ricorrere di circostanze impreviste e imprevedibili, ma anche la rilevanza dell\u2019eventuale aumento del quinto ai fini del calcolo dell\u2019importo globale dell\u2019appalto e, dunque, ai fini della determinazione delle soglie eurounitarie.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Il MIT, con i suddetti pareri, conferma, quindi, che con l\u2019entrata in vigore del nuovo Codice, non pu\u00f2 pi\u00f9 trovare cittadinanza l\u2019interpretazione espressa dall\u2019Anac sotto la vigenza del D.lgs. 50\/2016 (comunicato del Presidente del 23.03.2021) secondo cui il quinto d\u2019obbligo si risolve in una mera modalit\u00e0 esecutiva di attuazione delle varianti in corso d\u2019opera di cui al comma 1, lett. c) e al comma 2 dell\u2019art. 106 previgente ossia, rispettivamente, delle varianti generate da cause impreviste e imprevedibili e delle varianti sotto il 10% e il 15% relative ai contratti sottosoglia di servizi e di lavori.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pertanto, pu\u00f2 dirsi ormai superato il dibattito - non meramente accademico, ma, al contrario, evidentemente foriero di risvolti operativi - sorto nella vigenza del \u201cvecchio\u201d Codice in ordine alla natura giuridica del c.d. quinto d\u2019obbligo tra l\u2019Anac che, come detto, qualificava tale istituto come una modalit\u00e0 di esecuzione delle varianti in corso d\u2019opera e la giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Lazio-Roma, Sezione III<em>-quater<\/em>, 15.12.2020, n. 13539; TAR Campania-Napoli, Sezione V, 27.11.2020, n. 5595) che, invece, considerava tale facolt\u00e0 come fattispecie autonoma, esercitabile anche a prescindere dal ricorrere dei presupposti per le varianti in corso d\u2019opera.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->",
        "_et_gb_content_width": "",
        "footnotes": ""
    },
    "categories": [
        1
    ],
    "tags": [],
    "_links": {
        "self": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2177"
            }
        ],
        "collection": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"
            }
        ],
        "about": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"
            }
        ],
        "author": [
            {
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"
            }
        ],
        "replies": [
            {
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2177"
            }
        ],
        "version-history": [
            {
                "count": 5,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2177\/revisions"
            }
        ],
        "predecessor-version": [
            {
                "id": 2184,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2177\/revisions\/2184"
            }
        ],
        "wp:attachment": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2177"
            }
        ],
        "wp:term": [
            {
                "taxonomy": "category",
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2177"
            },
            {
                "taxonomy": "post_tag",
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2177"
            }
        ],
        "curies": [
            {
                "name": "wp",
                "href": "https:\/\/api.w.org\/{rel}",
                "templated": true
            }
        ]
    }
}