{
    "id": 547,
    "date": "2022-02-12T22:35:35",
    "date_gmt": "2022-02-12T22:35:35",
    "guid": {
        "rendered": "https:\/\/angeliniassociati.it\/?p=547"
    },
    "modified": "2023-10-23T18:43:07",
    "modified_gmt": "2023-10-23T18:43:07",
    "slug": "i-profili-di-illegittimita-costituzionale-dellimposta-sugli-extra-profitti",
    "status": "publish",
    "type": "post",
    "link": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/2022\/02\/12\/i-profili-di-illegittimita-costituzionale-dellimposta-sugli-extra-profitti\/",
    "title": {
        "rendered": "I profili di illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;imposta sugli extra-profitti"
    },
    "content": {
        "rendered": "<p>L\u2019art. 37 del d.l. n. 21\/2022 \u2013 recante \u201c<em>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina<\/em>\u201d, convertito con modificazioni dalla l. n. 51\/2022 e successivamente modificato dall\u2019art. 55 del d.l. n. 50\/2022, in corso di conversione \u2013 ha introdotto, per l\u2019anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, col dichiarato fine \u201c<em>di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell\u2019aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico<\/em>\u201d.&nbsp;Contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell\u2019aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico. Tale intervento, infatti, si inquadra nelle strategie effettuate dal Governo italiano per fronteggiare i rincari del costo d\u2019acquisto del gas registrati a seguito dell\u2019invasione dell\u2019Ucraina da parte della Russia, i quali si traducono in un aumento delle bollette in capo agli utenti finali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contributo straordinario in esame si configura come un\u2019imposta, in quanto si sostanzia in una prestazione patrimoniale coattiva, sancita per legge, che determina una decurtazione del patrimonio dei soggetti passivi senza per\u00f2 costituire il corrispettivo di un rapporto sinallagmatico n\u00e9 il prezzo di un rapporto di cessione di beni o servizi, differenziandosi cos\u00ec dalla nozione di \u201ctassa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><em><u>Extra Profitti<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019imposta istituita dall\u2019art. 37 del d.l. n. 21\/2022, pertanto, mira a colpire i profitti straordinari (i cd. \u201cextra-profitti\u201d) derivanti dall\u2019incremento dei prezzi dei prodotti energetici, imponendo agli operatori che avrebbero beneficiato di un tale incremento di prezzi un obbligo di contributo alla spesa preventivata dal Governo a copertura dei sostegni economici varati in favore della collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti passivi del tributo sono gli esercenti \u2013 per la successiva vendita dei relativi beni \u2013 le attivit\u00e0 di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di tali fonti energetiche, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo imposto si applica altres\u00ec agli importatori dei predetti beni per la successiva rivendita ed ai soggetti che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, la struttura e la configurazione dell\u2019imposta sugli extra-profitti effettuata dal legislatore italiano si presta a numerosi profili di censura in ordine alla violazione dei principi costituzionali rilevanti in materia, nonch\u00e9 all\u2019inosservanza delle direttive eurounitarie, specie in materia di energia da fonti rinnovabili.<\/p>\n\n\n\n<p><em><u>L\u2019irragionevole configurazione del tributo<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, la misura impositiva, cos\u00ec come strutturata dal legislatore, realizza una violazione del principio di capacit\u00e0 contributiva (art. 53 Cost.), dei principi di libert\u00e0 dell\u2019iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di libera concorrenza (art. 117, comma 2, lett e, Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>La base imponibile indicata dall\u2019art. 37, infatti, costituita dall\u2019incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive ai fini IVA del periodo 1\u00b0 ottobre 2021-30 aprile 2022 risetto al saldo del periodo 1\u00b0 ottobre 2020-30 aprile 2021, non \u00e8 idonea a rappresentare il conseguimento di eventuali extra-profitti da parte degli operatori del settore energetico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 in quanto lo strumento per il calcolo del suddetto saldo \u00e8 costituito dalle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) in cui confluiscono tutte le operazioni assoggettate ad IVA poste in essere dagli operatori economici (incluse le operazioni finanziarie e quelle operazioni attive frutto dell\u2019esercizio della facolt\u00e0 di rivalsa delle accise) e non solo quelle afferenti all\u2019attivit\u00e0 di cessione di prodotti energetici.<\/p>\n\n\n\n<p>Una tale strutturazione del tributo, pertanto, non consente di verificare in modo certo ed effettivo eventuali extraprofitti derivanti dalla vendita di energia posto che il suo campo di applicazione travolge e si estende in modo indiscriminato all\u2019intero reddito dell\u2019impresa. Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale si \u00e8 espressa, con sentenza n. 10\/2015 emessa in relazione ad una fattispecie analoga (la c.d. \u201cRobin Hood tax\u201d ex art. 81, co. 16 del d.l. n. 122\/2008), rilevando come \u00abaffinch\u00e9 il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacit\u00e0 contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell\u2019imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice [\u2026] In definitiva, il vizio di irragionevolezza \u00e8 evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all\u2019intero reddito di impresa, anzich\u00e9 ai soli \u201csovra-profitti\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ulteriore ed evidente profilo di irragionevolezza della misura impositiva prevista dall\u2019art. 37 concerne inoltre la scelta, operata dal legislatore, del parametro temporale funzionale all\u2019individuazione della base imponibile del tributo. Come evidenziato, tale base imponibile \u2013 di un\u2019imposta volta, si ricorda, a contrastare l\u2019eccezionale redditivit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 svolta in un settore che presenta caratteristiche privilegiate in un particolare momento storico \u2013 \u00e8 costituita dall\u2019incremento del saldo tra operazioni attive e passive registrato nel periodo 1\u00b0 ottobre 2021-30 aprile 2022, rispetto al saldo tra operazioni attive e passive registrato nel periodo 1\u00b0 ottobre 2020-30 aprile 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, assumendo a parametro temporale il confronto tra i due periodi sopra evidenziati, il legislatore non ha considerato che il periodo 2020-2021 \u00e8 stato interamente caratterizzato dall\u2019emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, proprio dal suo momento pi\u00f9 severo nel corso del quale le attivit\u00e0 economiche e produttive erano state sospese ed i consumi energetici hanno subito una significativa contrazione con conseguente impatto sui volumi di affari dei soggetti passivi del tributo. Utilizzare un tale periodo temporale, caratterizzato da un\u2019eccezionale diminuzione dei consumi energetici, quale parametro di riferimento per un eventuale (rectius sicuro) incremento delle attivit\u00e0 energetiche nel periodo successivo a tale situazione emergenziale, denota l\u2019irragionevolezza della scelta operata dal legislatore e dunque l\u2019illegittimit\u00e0 della norma impositiva anche sotto questo rilevante profilo.<\/p>\n\n\n\n<p><em><u>L\u2019incoerenza delle finalit\u00e0 in materia di rinnovabili<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Come anticipato, infine, l\u2019art. 37 del d.l. n. 21\/2022 si presta ugualmente a censure laddove include tra i soggetti passivi anche gli operatori del settore dell\u2019energia rinnovabile.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019aver assoggettato tali operatori allo stesso trattamento impositivo previsto per gli operatori del settore delle fonti fossili risulta infatti in contrasto con la stessa ratio giustificatrice dell\u2019introduzione della norma in esame, la quale ha come suo presupposto l\u2019aumento del prezzo delle fonti fossili di provenienza Russa (innanzitutto gas ma anche petrolio) che si sarebbe ripercosso negativamente in termini di aumento dei prezzi finali dell\u2019energia. In tale contesto, infatti, l\u2019Europa ed il Governo italiano hanno varato importanti misure volte ad accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili affinch\u00e9 la produzione di energia \u201cverde\u201d potesse aumentare il grado di indipendenza economica del Paese e concorrere alla riduzione dei prezzi dell\u2019energia.<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta evidente, a questo punto, l\u2019incoerenza e l\u2019irragionevolezza delle scelte del legislatore che, da un lato, si appella agli operatori del settore dell\u2019energia rinnovabile per uscire dalla crisi energetica e, dall\u2019altro, li assoggetta ad un contributo straordinario nello stesso identico modo rispetto a quanto fatto nei confronti di altri operatori che hanno invece realmente beneficiato dell\u2019incremento dei prezzi del gas e del petrolio.<\/p>\n\n\n\n<p>In altri termini, la misura impositiva in parola, ove estesa ai profitti generati dalla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, colpisce le risorse che gli operatori di tale settore potrebbero, invece, destinare a nuovi investimenti configurando, da un lato, un ostacolo alle stesse finalit\u00e0 perseguite dal legislatore (la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico alternativo alle fonti fossili tradizionali) e, dall\u2019altro, la violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale ed eurounitaria (Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi, Direttive 2001\/77\/CE e 2009\/28\/CE).<\/p>\n\n\n\n<p>Il tutto senza inoltre considerare la potenziale indebita doppia imposizione gravante sui soli operatori del settore dell\u2019energia rinnovabile che, diversamente dagli operatori del settore fossile, sono assoggettati anche alla diversa ed ulteriore misura del c.d. meccanismo di compensazione a due vie introdotto dall\u2019art. 15-bis del d.l. n. 4\/2022, che trova applicazione per lo stesso periodo temporale della misura introdotta dall\u2019art. 37 del d.l. n. 21\/2022 (febbraio-dicembre 2022).<\/p>",
        "protected": false
    },
    "excerpt": {
        "rendered": "<p>L\u2019art. 37 del d.l. n. 21\/2022 \u2013 recante \u201cMisure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina\u201d, convertito con modificazioni dalla l. n. 51\/2022 e successivamente modificato dall\u2019art. 55 del d.l. n. 50\/2022, in corso di conversione \u2013 ha introdotto, per l\u2019anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, col [&hellip;]<\/p>",
        "protected": false
    },
    "author": 2,
    "featured_media": 0,
    "comment_status": "open",
    "ping_status": "open",
    "sticky": false,
    "template": "",
    "format": "standard",
    "meta": {
        "_et_pb_use_builder": "off",
        "_et_pb_old_content": "",
        "_et_gb_content_width": "",
        "footnotes": ""
    },
    "categories": [
        1
    ],
    "tags": [],
    "_links": {
        "self": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/547"
            }
        ],
        "collection": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"
            }
        ],
        "about": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"
            }
        ],
        "author": [
            {
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"
            }
        ],
        "replies": [
            {
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=547"
            }
        ],
        "version-history": [
            {
                "count": 1,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/547\/revisions"
            }
        ],
        "predecessor-version": [
            {
                "id": 548,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/547\/revisions\/548"
            }
        ],
        "wp:attachment": [
            {
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=547"
            }
        ],
        "wp:term": [
            {
                "taxonomy": "category",
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=547"
            },
            {
                "taxonomy": "post_tag",
                "embeddable": true,
                "href": "https:\/\/angeliniassociati.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=547"
            }
        ],
        "curies": [
            {
                "name": "wp",
                "href": "https:\/\/api.w.org\/{rel}",
                "templated": true
            }
        ]
    }
}