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L’impatto del DL PNRR 2026 sulla disciplina del silenzio-assenso

21 May, 2026

Con la legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. L’ atto normativo interviene, tra l’altro, sulla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per mezzo dell’art. 5, rubricato “Misure in materia di regimi amministrativi” con cui sono stati modificati alcuni istituti centrali della l. 7 agosto 1990, n. 241 quali: il silenzio-assenso, la conferenza di servizi (simultanea e semplificata) , la funzione consultiva ex art.16 e la SCIA, con l’obiettivo di accelerare l’azione amministrativa e rafforzare gli strumenti di superamento dell’inerzia procedimentale.

Il rafforzamento del silenzio-assenso: certezza del titolo e ampliamento dell’ambito di operatività

Tra le modifiche di maggiore rilievo introdotte dall’art. 5 del d.l. n. 19/2026, come convertito dalla l. n. 50/2026, vi sono certamente quelle relative all’art. 20 della l. n. 241/1990, in materia di silenzio-assenso.

L’intervento normativo si muove lungo una duplice direttrice: da un lato, rafforzare la certezza in ordine all’avvenuta formazione del titolo per silentium; dall’altro, ampliare l’effettivo ambito di operatività dell’istituto, limitando le ipotesi in cui l’amministrazione possa negare la formazione del silenzio-assenso.

In questa prospettiva, assume particolare importanza il nuovo periodo aggiunto al comma 1 dell’art. 20, secondo cui “Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto“.

La previsione è rilevante perché circoscrive espressamente i casi impeditivi della formazione del silenzio-assenso. Ne deriva che non ogni incompletezza o irregolarità dell’istanza può essere idonea ad escludere il formarsi del silenzio-assenso, ma solo la mancanza degli elementi essenziali che consentano di identificare il contenuto della domanda e le ragioni del provvedimento richiesto.

Si tratta di un passaggio significativo, soprattutto in settori, come quello edilizio, nei quali la giurisprudenza ha talvolta mostrato un orientamento restrittivo, escludendo la formazione del silenzio-assenso anche in presenza di carenze documentali non necessariamente essenziali.

La nuova formulazione sembra invece orientata a rafforzare l’effettività dell’istituto, impedendo che mere carenze formali o documentali possano essere utilizzate per neutralizzare l’effetto tipico del decorso del termine. Tale portata innovativa è stata di recente riconosciuta anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui solo “l’istanza priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda” è viziata da una “inconfigurabilità strutturale” tale da fa venire meno l’effetto accoglitivo del silenzio.  (cfr. CDS  16 marzo 2026 N. 2179

Sempre nella medesima prospettiva di rafforzamento della certezza del rapporto tra amministrazione e privato, il legislatore è intervenuto anche sul comma 2-bis dell’art. 20. In particolare, una volta formatosi il silenzio-assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, quindi, circa l’intervenuto accoglimento della domanda.

Inoltre, per i procedimenti non ancora telematizzati, il DL PNRR 2026 prevede comunque che l’amministrazione sia tenuta a inviare d’ufficio l’attestazione all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza, entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso.

La novità è significativa perché supera l’impostazione precedente, nella quale il rilascio dell’attestazione presupponeva un’apposita richiesta del privato. Il nuovo meccanismo, invece, tende a configurare il rilascio dell’attestazione come un adempimento officioso dell’amministrazione, coerente con l’esigenza di rendere il silenzio-assenso non solo formalmente esistente, ma anche concretamente documentabile e opponibile.

Ad ulteriore conferma della volontà di rendere l’istituto effettivo anche sul piano pratico, la legge di conversione ha inserito un ulteriore periodo nel comma 2-bis, prevedendo che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l’attestazione che certifica il concretizzarsi del silenzio-assenso possa essere sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, ovvero da una dichiarazione del progettista abilitato. La disposizione chiude il sistema, evitando che l’inerzia dell’amministrazione nel rilascio dell’attestazione finisca per vanificare gli effetti del silenzio-assenso già formatosi

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